Skip to main content

Indennità di frequenza - Decorrenza – Cass. n. 10628/2021

Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - Indennità di frequenza - Decorrenza - Dal periodo successivo alla presentazione della domanda amministrativa - Sussistenza - Fondamento.

L'indennità di frequenza in favore dei minori di diciotto anni che si trovino nelle condizioni stabilite dalla l. n. 289 del 1990 va erogata con decorrenza dal periodo successivo alla presentazione della domanda amministrativa, a prescindere dal momento di maturazione del diritto al beneficio - che coincide con quello in cui si perfezionano tutti i requisiti costitutivi dello stesso -, poiché, pur in assenza di una espressa previsione in tal senso, opera in materia una regola insita nel sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10628 del 22/04/2021 (Rv. 661125 - 01)