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Pensione di inabilità – Requisiti – Cass. n. 2517/2021

Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - Pensione di inabilità - Requisiti reddituali di cui al d.l. n. 76 del 2013 - Applicabilità ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali pendenti - Limiti - Pagamento di importi arretrati - Esclusione - Conseguenze.

Ai fini della sussistenza del requisito reddituale per il riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della l. n. 118 del 1971, l'art. 10, comma 5, del d.l. n. 76 del 2013, conv. con modif. in l. n. 99 del 2013, secondo cui assume rilievo il solo reddito personale dell'invalido e non più quello degli altri componenti il nucleo familiare, trova applicazione, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, anche alle domande amministrative già presentate ed ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data della sua entrata in vigore, limitatamente al riconoscimento del diritto alla pensione e con esclusione del pagamento di importi arretrati, sicché, in tali casi, l'erogazione della prestazione spetterà sulla base del reddito personale dal 28 giugno 2013 in poi e sulla base del reddito familiare per il periodo antecedente.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2517 del 03/02/2021 (Rv. 660258 - 01)