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Servizio di trasporto di soggetti portatori di handicap – Cass. n. 390/2021

Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - Regione Sicilia - Servizio di trasporto di soggetti portatori di handicap - Obbligazione di pagamento - Osservanza della prescritta procedura contabile - Necessità- Conseguenze.

In tema di servizi socio-assistenziali nella Regione siciliana, il trasporto dei disabili, ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 (che opera non solo per le obbligazioni derivanti dal contratto ma anche per quelle che trovano la fonte in specifiche leggi della Regione Sicilia)è subordinato all'osservanza della prescritta procedura contabile (individuazione del soggetto scelto anche in convenzione, previsione della spesa, impegno della stessa e comunicazione al terzo),con la conseguenza che, in difetto di adempimento di dette prescrizioni o di una formale delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, il rapporto obbligatorio intercorre con il funzionario o l'amministratore che ha consentito la spesa.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 390 del 13/01/2021