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Prestazioni assistenziali - Vittime del dovere - Cass. n. 13367/2020

Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - Vittime del dovere - Benefici ex art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005 - Presupposti - Particolari condizioni ambientali ed operative - Nozione - Missioni in territori di guerra - Inclusione - Fondamento.

In tema di benefici in favore delle vittime del dovere, la nozione di particolari condizioni ambientali od operative, alla cui ricorrenza l'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005, condiziona l'estensione dei benefìci in favore di coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali, comprende ogni forma di esposizione a rischio eccedente quello che caratterizza le ordinarie modalità di svolgimento dei compiti di istituto e include pertanto le missioni in territori di guerra svolte dai militari normalmente addestrati per lo svolgimento di esercitazioni per la difesa dello Stato, atteso che la partecipazione concreta ed effettiva a siffatte missioni costituisce evento straordinario che espone il militare a rischi, stress e fatiche non comparabili con quelli propri delle esercitazioni.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 13367 del 01/07/2020 (Rv. 658519 - 01)

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