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Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali – Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 18978 del 31/07/2017

Prestazioni assistenziali relative a "soggetti deboli" - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Esclusione - Ragioni.

In tema di controversie patrimoniali tra comuni ed enti erogatori di prestazioni assistenziali relative al ricovero di "soggetti deboli", - anche alla luce di quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7, lett. a), della l. n. 205 del 2000, nella misura in cui attribuisce al giudice amministrativo l'intera materia dei pubblici servizi, a prescindere dalla natura delle situazioni soggettive coinvolte - deve negarsi l'esistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ed affermarsi quella del giudice ordinario, posto che le controversie in questione non afferiscono a rapporti costituiti o modificati da provvedimenti amministrativi, in quanto i presupposti delle obbligazioni poste a carico dei comuni sono stabiliti direttamente dalla legge e le relative prestazioni assistenziali sono configurate quali diritti delle persone che si trovino in stato di bisogno.

Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 18978 del 31/07/2017