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Acque - acque pubbliche - derivazioni e utilizzazioni (utenze) - concessione – Cass. n. 5091/2020

Diritto di antica utenza di derivazione di acque ex art_ 2 r.d. n. 1775 del 1933 - Introduzione della tariffa unica del servizio idrico per le acque divenute pubbliche (ex artt. 13 e 33 della l. n. 36 del 1994, integrata dal d.lgs. n. 152 del 2006) - Cessazione del diritto di derivazione - Esclusione - Ragioni.

ACQUE

ACQUE PUBBLICHE

DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI  

I diritti spettanti a chi sia stato riconosciuto titolare di un antico uso delle acque pubbliche ai sensi degli artt. 2 e 3 del r.d. n. 1775 del 1933, ossia del "diritto di derivare e utilizzare acqua pubblica", ancorché "limitatamente al quantitativo di acqua e forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio" anteriore alla pubblicazione della l. n. 2644 del 1884, non vengono meno a seguito dell'introduzione della tariffa unica del servizio idrico per le acque divenute pubbliche, non avendo gli artt. 13 e 33 della l. n. 36 del 1994 (integrata dal d.lgs. n. 152 del 2006) abrogato le anzidette disposizioni del citato r.d. e continuando l'art_ 34 della medesima legge a prevedere espressamente, con norma transitoria, la possibilità di ottenere il riconoscimento del diritto all'utilizzo di acque divenute pubbliche.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5091 del 25/02/2020 (Rv. 657134 - 01)

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