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beni - immateriali - diritti di autore (proprietà intellettuale) - plagio e contraffazione

beni - immateriali - diritti di autore (proprietà intellettuale) - plagio e contraffazione
Tutela del "software" - Requisiti della creatività ed originalità - Nozione - Accertamento di fatto - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.Corte di Cassazione Sez.1, Sentenza n.13524 del 13/06/2014

La protezione del diritto d'autore riguardante programmi per elaboratori (il "software", che rappresenta la sostanza creativa dei programmi informatici), al pari di quella riguardante qualsiasi altra opera, postula il requisito dell'originalità, occorrendo pertanto stabilire se il programma sia o meno frutto di un'elaborazione creativa originale rispetto ad opere precedenti, fermo restando che la creatività e l'originalità sussistono anche quando l'opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti. La consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto meritevole di tutela il programma "Giava", predisposto per le agenzie di viaggio e composto da una sezione contabile e da una sezione per la vendita dei biglietti, valutandolo originale sia sotto il profilo della funzionalità, sia sotto quello strutturale e algoritmico del "software").

Corte di Cassazione Sez.1, Sentenza n.13524 del 13/06/2014