In tema di accertamento dell'efficacia di sentenze straniere, non è contraria all'ordine pubblico italiano la statuizione adottata in un ordinamento che preveda il pagamento di un tributo quale condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria, purché l'assoggettamento a tale onere non risulti estraneo alla finalità di buon funzionamento del processo civile, precludendo o ostacolando gravemente l'esperimento della tutela giurisdizionale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 21233 del 23/07/2021 (Rv. 662182 - 02)
Corte
Cassazione
21233
2021