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In tema di segni distintivi, il marchio europeo, pur valido perché munito di una sufficiente capacità distintiva, deve considerarsi debole se esiste un collegamento logico con il prodotto o servizio contraddistinto anche solo per una parte dell'Unione e per una soltanto delle lingue usate negli Stati membri.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 39765 del 13/12/2021 (Rv. 663545 - 01)

 

Corte

Cassazione

39765

2021