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Gli interpreti (artt.122 e 124 cpc)

Gli interpreti (artt.122 e 124 cpc)

Vengono nominati a discrezione dal Giudice o dal Collegio con ordinanza allorquando intervengono in corso di causa, per essere ascoltate, persone fisiche che non conoscono la lingua italiana,
sempre che il Giudice non conosca la lingua straniera utilizzata dal dichiarante.

L'interprete interviene anche nel caso in cui debba essere interrogato un sordo, un muto o un sordomuto.

Gli stessi sono tenuti al giuramento con le formule di rito.