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Percezione del trattamento pensionistico in una somma capitale "una tantum" – Cass. n. 29915/2021

Previdenza (assicurazioni sociali) - forme integrative e complementari di sicurezza sociale - Percezione del trattamento pensionistico in una somma capitale "una tantum" - Effetto estintivo della prestazione integrativa periodica - Conseguenze - Fattispecie.

 

In tema di previdenza complementare, la percezione del trattamento pensionistico in una somma capitale "una tantum" determina l'estinzione della prestazione pensionistica integrativa periodica, con conseguente venir meno, da tale momento, del diritto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, all'esito di un'erronea interpretazione della clausola contenuta nello statuto del Fondo complementare per gli ex dipendenti del Banco di Napoli, aveva riconosciuto a questi ultimi le differenze sul trattamento pensionistico complementare, nonostante essi avessero optato per la capitalizzazione della relativa prestazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, lett. a, del d.lgs. n. 124 del 1993, "ratione temporis" vigente).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 29915 del 25/10/2021 (Rv. 662654 - 01)

 

Corte

Cassazione

29915

2021