art.25.Rapporti con i collaboratori dello studio
art.25.Rapporti con i collaboratori dello studio
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art.25.Rapporti con i collaboratori dello studio.
L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto.
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Riferimenti normativi:
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Sentenze - Decisioni:
Viola i doveri di lealtà e correttezza l'avvocato che, incrinatosi il rapporto con il collega di studio, imponga a quest'ultimo di lasciare lo studio contro la sua volontà, mettendo in pericolo il rapporto con i clienti e l'immagine complessiva di tale professionista, senza invece cercare una soluzione condivisa - anche con la eventuale mediazione del consiglio dell'ordine - e, in caso di fallimento del tentativo, rivolgersi al giudice per la risoluzione del contratto. (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di milano, 19 marzo 2007) (consiglio nazionale forense, decisione del 31-12-2008, n. 256 pres. alpa - rel. florio - p.m. iannelli (conf.)