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Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - sanzioni disciplinari – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 25797 del 18/11/2013

Presidente del consiglio di amministrazione di società commerciale - Incompatibilità con l'esercizio della professione forense - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di società costituita per la gestione del servizio municipalizzato di farmacia.

In tema di ordinamento professionale forense, il legale che ricopra la qualità di presidente del consiglio di amministrazione di una società commerciale si trova - ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 1), del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36 (norma abrogata dall'art. 18 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, ma applicabile "ratione temporis") - in una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione forense, qualora risulti che tale carica comporta effettivi poteri di gestione o di rappresentanza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione con cui il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto che la carica di presidente del consiglio di amministrazione di una società commerciale - nella specie, s.r.l. costituita per la gestione del servizio municipalizzato di farmacia in forma diversa dal c.d. "in house providing" - fosse di per sé incompatibile con l'esercizio della professione di avvocato, omettendo, invece, di accertare se l'incolpato, nella sua qualità di presidente dell'organo amministrativo, fosse titolare di effettivi poteri di gestione).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 25797 del 18/11/2013