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Pubblica amministrazione - obbligazioni - arricchimento senza causa – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9914 del 26/04/2010

Spesa effettuata in favore di soggetto privato in assenza di delibera autorizzativa - Funzionario pubblico disponente la spesa e P.A. beneficiaria del servizio reso dal privato - Posizioni rispettive - Diversità - Sussistenza - Conseguenze - Litisconsorzio necessario tra P.A. e funzionario - Esclusione - Fattispecie.

In tema di azione di ingiustificato arricchimento proposta nei confronti della P.A., la posizione del funzionario pubblico che ha consentito la spesa in assenza di delibera autorizzativa è del tutto distinta da quella dell'Amministrazione che ha beneficiato della prestazione resa dal privato, con la conseguenza che non sussiste, tra la P.A. ed il suo funzionario, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, tale da rendere applicabile l'art. 102 cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva rigettato, per insussistenza del requisito della sussidiarietà ex art. 2042 cod. civ., la domanda di indebito arricchimento proposta contro un Comune da un Istituto di vigilanza privato per il servizio di istituto reso in favore dello stesso Comune, non provvedendo ad integrare il contraddittorio nei confronti del funzionario pubblico che aveva consentito la spesa in mancanza della relativa delibera di autorizzazione).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9914 del 26/04/2010