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Le controversie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità dell'azione dal 30 giugno 2023

Condizione di procedibilità e rapporti con il processo - D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. aggiornato con la riforma Cartabia

Le controversie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità dell'azione fino al 30 giugno 2023, riguardavano le seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medico-sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità nonché contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Anche la mediazione demandata dal giudice, cioè quella che il giudice dispone, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010).

Dopo il 30 giugno 2023 il ricorso alla mediazione in via preventiva diventa obbligatorio anche per le controversie nelle seguenti materie:

- contratti di associazione in partecipazione,

- contratti di consorzio,

- contratti di franchising,

- contratti di opera,

- contratti di rete,

- contratti di somministrazione,

- contratti di società di persone

- contratti di subfornitura.

 

Si ricorda che la disciplina della mediazione obbligatoria, quale necessario presupposto per la presentazione di domanda giudiziaria relativa alla medesima controversia, era contenuta al comma 1 nella formulazione originaria dell’art. 5, dichiarata tuttavia incostituzionale per eccesso di delega dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 272 del 2012.

Successivamente la disciplina è stata reintrodotta, in via sperimentale, dal decreto-legge n. 69 del 2013 ed infine stabilizzata dal decreto-legge n. 50 del 2017.

Nello stesso anno, la legge n. 24, che disciplina la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, ha introdotto un ulteriore caso di obbligatorietà del tentativo di conciliazione, ai fini della procedibilità dell’azione in sede civile.

I commi successivi ricalcano in gran parte le disposizioni già presenti nell’originaria stesura dell’art. 5, pur con i dovuti adeguamenti alla nuova disciplina e le ulteriori specificazioni ritenute utili ai fini della chiarezza delle norme e della complessiva architettura del sistema.

Al comma 2, ad esempio, nel ribadire che la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziaria e che l’improcedibilità può essere eccepita dal convenuto o rilevata dal giudice d’ufficio, viene esplicitato, tramite l’aggiunta dell’ultimo periodo, che qualora il giudice avesse fissato un’ulteriore udienza perché nella prima aveva rilevato che la mediazione non era stata esperita o non si era conclusa, in tale udienza deve accertare se la mediazione sia stata effettuata ovvero dichiarare l’improcedibilità della domanda.

Altri commi presentano un riferimento diretto alle ulteriori indicazioni contenute sempre all’art. 1, comma 4, lett. c), della legge delega, che costituiscono un corollario del criterio principale che estende la mediazione obbligatoria:

■ il comma 3 fa salvo il ricorso ad alcune procedure previste da leggi speciali per l’assolvimento della condizione di procedibilità (“resta fermo il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali”);

■ il comma 4 stabilisce che la condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione;

■ il comma 5 dispone che lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

Per quanto concerne il comma 3, sono specificamente indicate le procedure regolamentate da leggi in ambiti determinati che assolvono alla medesima funzione di avveramento della condizione di procedibilità richiesta dal comma 1 dell’articolo in esame: si tratta della risoluzione delle controversie in materia bancaria e creditizia (art. 128-bis del d.lgs. n. 385 del 1993), di intermediazione finanziaria (art. 32-ter del d.lgs. n. 58 del 1998), di assicurazioni private (art. 187.1 del d.lgs. n. 209 del 2005), nonché delle procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità indipendenti nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio (art. 2, comma 24, lett. b), della legge n. 481 del 1995).

Nel caso dei commi 4 e 5, la formulazione ricalca quasi integralmente quella della legge delega; le stesse disposizioni erano peraltro già presenti nella stesura originaria dell’art. 5 (rispettivamente al comma 2-bis e al comma 3).

Infine, il comma 6 precisa i casi in cui non si applica il regime di procedibilità stabilito dal comma 1, che sono gli stessi già previsti dalla previgente normativa, ad eccezione di quello indicato alla lettera h), ovvero l’azione inibitoria regolamentata dall’art. 37 del d.lgs. 206 del 2005 (codice del consumo).

Si ricorda, senza scendere nel dettaglio, che gli altri casi previsti dal comma 4 dell’originario art. 5 sono:

i procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

i procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;

nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite;

i procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;

i procedimenti in camera di consiglio;

l’azione civile esercitata nel processo penale.

Si tratta di procedimenti che si svolgono in forme sommarie e che, non richiedendo un preventivo contraddittorio, sono in grado di assicurare una celere soddisfazione degli interessi sottesi.

 

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (10G0050) aggiornato con la riforma Cartabia

Art. 5 (Condizione di procedibilità e rapporti con il processo).

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.

2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità e' eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non e' stata esperita o e' già iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità e' stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

3. Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:

a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.

5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale.

6. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

f) nei procedimenti in camera di consiglio;

g) nell'azione civile esercitata nel processo penale;

h) nell'azione inibitoria di cui all'articolo 37 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

AGGIORNAMENTO

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6 dicembre 2012, n. 272 (in G.U. la s.s. 12/12/2012, n. 49), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali)".Ha inoltre dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale: [...] b) dell'art. 5, comma 2, primo periodo, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e», c) dell'art. 5, comma 4, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «I commi 1 e»; d) dell'art. 5, comma 5 del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»".

 

Art. 5-bis (Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo).

1. Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, e' stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non e' stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.

Art. 5-ter (Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio).

1.L'amministratore del condominio e' legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.

 

Art. 5-quater (Mediazione demandata dal giudice).

1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, puo' disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.

2. La mediazione demandata dal giudice e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.

3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.