Art. 36 Cause di cancellazione
Art. 36 Cause di cancellazione
1. Costituiscono causa di cancellazione:
a) la perdita di uno o piu' dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
b) l'applicazione di un regolamento di procedura o di una tabella delle spese di mediazione diversi da quelli approvati dal responsabile del registro;
c) l'applicazione di indennità per il primo incontro diverse da quelle previste dall'articolo 28;
d) l'affidamento di uno o piu' incarichi a un mediatore non inserito negli elenchi di cui all'articolo 3, o privo, anche per causa sopravvenuta, dei requisiti per esservi inserito;
e) l'affidamento, da parte dell'ente di formazione, di uno o piu' incarichi a uno o piu' formatori inseriti negli elenchi di cui all'articolo 10, e privi, anche per causa sopravvenuta, dei requisiti per esservi iscritto o dei titoli richiesti dal presente decreto per lo svolgimento del corso;
f) lo svolgimento di una o piu' procedure di mediazione in presenza di cause di incompatibilità, come definite dal presente decreto;
g) la mancata adozione da parte dell'organismo delle sanzioni a carico del mediatore nei casi previsti dal regolamento di procedura;
h) la volontaria divulgazione di dati sensibili relativi alle procedure di mediazione;
i) la mancata comunicazione delle variazioni delle informazioni fornite al momento dell'iscrizione e approvate dal responsabile del registro;
l) la mancata trasmissione periodica delle attestazioni o certificazioni relative all'adempimento degli obblighi formativi di mediatori e formatori;
m) il mancato adempimento dell'obbligo di trasmissione dei dati indicati dall'articolo 16, commi 6 e 7;
n) lo svolgimento di meno di dieci procedimenti di mediazione nel biennio precedente l'adozione del provvedimento;
o) la comunicazione da parte dell'iscritto della dichiarazione prevista dall'articolo 39, comma 5.
2. Costituisce causa di cancellazione dell'organismo ADR la perdita di uno o piu' dei requisiti previsti dall'articolo 9.
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TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023
Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |