Art. 15 Procedimento di verifica degli obblighi formativi periodici
Art. 15 Procedimento di verifica degli obblighi formativi periodici
1. Gli organismi e gli enti di formazione, ogni due anni, entro il 31 dicembre, attestano l'adempimento agli obblighi formativi previsti dagli articoli 24, 25, comma 3, e 27. Fermo quanto previsto dall'articolo 42, comma 8, per gli organismi e gli enti di formazione iscritti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di trasmissione di cui al primo periodo, è assolto a decorrere dal 31 dicembre 2027.
2. Il responsabile del registro, entro il 31 marzo dell'anno successivo, esaminate le attestazioni tramesse ai sensi del comma 1, conferma l'iscrizione nel registro o nell'elenco.
3. Il responsabile del registro, quando rileva l'insufficienza o l'incompletezza delle attestazioni relative all'aggiornamento periodico di un numero di mediatori o di formatori la cui mancata approvazione determinerebbe il venir meno dei presupposti per mantenere l'iscrizione, ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a integrarle senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi. Si applica l'articolo 37, comma 2.
4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, il responsabile del registro assegna un termine non superiore a trenta giorni per l'integrazione e, se l'insufficienza o l'incompletezza permangono, alla scadenza rigetta l'istanza, dandone comunicazione all'interessato. La mancata approvazione determina il venir meno dei requisiti di inserimento negli elenchi dei mediatori o dei formatori per i quali non è stato approvato l'aggiornamento periodico.
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TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023
Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |