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36 ORGANISMO ADR

36 ORGANISMO ADR

Definizioni

h) «organismo ADR»: l'organismo che gestisce le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo II-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, iscritto nella sezione speciale per gli organismi ADR;

i) «lite transfrontaliera»: la controversia di cui all'articolo 12, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;


LA NORMATIVA

Art. 12 Efficacia esecutiva ed esecuzione. - Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato con la riforma Cartabia

1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonche' per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.

1 -bis. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale e' omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

2. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO DEL D.M. N. 150/2023

Art. 9 Requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR

1. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR il richiedente attesta, oltre ai requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 4:

a) il nome o la denominazione dell'organismo, il nome del legale rappresentante, le informazioni di contatto e l'indirizzo del sito web;

b) la previsione nell'atto costitutivo, per gli organismi privati, che l'organismo è stato costituito con una durata non inferiore a cinque anni;

c) l'impegno a svolgere procedure di mediazione per la risoluzione, anche in via telematica, in conformità a quanto prevede l'articolo 141-bis, comma 1, lettere a), c), d) ed e) del Codice del consumo, delle controversie, nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell'Unione europea, nell'ambito delle quali l'organismo ADR propone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole;

d) la fissazione della sede legale o la disponibilità di una sede operativa nel territorio della Repubblica italiana;

e) la disponibilità, nella sede legale e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di appositi locali individuati mediante planimetria catastale, destinati allo svolgimento delle attività connesse alla fornitura del servizio e adeguati allo svolgimento delle procedure di cui alla lettera c);

f) la struttura organizzativa dell'organismo e le fonti di finanziamento;

g) le generalità e il curriculum di ciascuno dei mediatori inseriti negli elenchi di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, le certificazioni linguistiche da ciascuno conseguite e la loro retribuzione, nonchè, per ciascun mediatore, il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8, e l'impegno di ciascun mediatore di rispettare l'articolo 141-bis, commi 5 e 7 del Codice del consumo;

h) il proprio regolamento di procedura contenente l'impegno a svolgere le procedure di cui alla lettera c) nel rispetto dell'articolo 141-quater, commi 4 e 5 del Codice del consumo, e ad applicare le indennità dovute per il servizio prestato secondo gli indirizzi definiti ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 2, del Codice del consumo;

i) la durata media delle procedure e il rispetto dell'articolo 141-quater, commi 3, 4 e 5, del Codice del consumo;

l) la lingua o le lingue in cui possono essere presentate le domande e con cui possono essere svolte le procedure di cui alla lettera c);

m) le tipologie di controversie trattate dall'organismo ADR;

n) i motivi per i quali l'organismo ADR puo' rifiutare il trattamento di una determinata controversia nel rispetto dell'articolo 141-bis, commi 2 e 3 del Codice del consumo;

o) l'impegno a garantire il rispetto, per i propri mediatori, dell'articolo 141-bis, comma 4 e comma 8, primo periodo, del Codice del consumo e, in caso di appartenenza a un organismo collegiale, a garantire il rispetto del comma 8, secondo periodo, e del comma 9 del predetto articolo.

Art. 18 Obblighi di trasparenza degli organismi ADR

1. L'organismo ADR rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web:

a) i dati identificativi e il numero d'ordine;

b) le modalità di contatto, l'indirizzo postale e di posta elettronica;

c) il proprio inserimento nell'elenco previsto dall'articolo 141-decies del Codice del consumo;

d) i mediatori incaricati, i criteri seguiti per il conferimento dell'incarico e la sua durata, e i criteri seguiti per la designazione del mediatore;

e) il regolamento di procedura;

f) le indennità previste dall'articolo 33;

g) il codice etico;

h) l'eventuale limite di valore di competenza;

i) i motivi per i quali puo' rifiutare di trattare una determinata controversia;

l) le eventuali attività che le parti sono tenute a rispettare prima di avviare la procedura di mediazione, incluso il tentativo di risoluzione della controversia mediante negoziazione diretta con il professionista;

m) le informazioni relative al funzionamento della procedura ADR e alla presentazione della domanda, anche in modalità diversa da quella telematica, e alla documentazione da produrre a supporto della stessa;

n) la possibilità o meno per le parti di ritirarsi dalla procedura;

o) la durata media della procedura;

p) l'effetto giuridico dell'esito della procedura;

q) l'esecutività delle decisioni degli organismi ADR;

r) l'eventuale appartenenza a reti transfrontaliere di organismi ADR;

s) l'elenco degli organismi ADR elaborato e pubblicato dalla Commissione europea mediante link di reindirizzamento al relativo sito, per gli adempimenti di cui all'articolo 141-sexies, comma 6, Codice del consumo;

t) la relazione annuale di attività redatta in conformità all'articolo 141-quater, comma 2, del Codice del consumo.

2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere da b) a r), sono rese con sistemi che ne rendono possibile il download o, presso la sede dell'organismo e su richiesta della parte, su supporto durevole e con qualsiasi altra modalità idonea ad assicurare il libero accesso alle predette informazioni in modo trasparente ed equo.

Art. 33 Indennità per le mediazioni avanti agli organismi ADR

  1. Gli organismi di mediazione iscritti nella sezione speciale degli organismi ADR applicano le indennità dovute per il servizio prestato secondo gli indirizzi definiti ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 3, del Codice del consumo.

 

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
      (elabora modulo avvio online)
🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.