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14 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

14.PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

La nuova normativa ha introdotto un nuovo capo recante disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale. (Capo Il-bis)

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di composizione stragiudiziale delle liti costituisce anche una necessaria conseguenza della pronuncia di illegittimità costituzionale (sentenza n. 10 del 2022) riguardante la mancata previsione del patrocinio gratuito per l'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti in cui la mediazione è obbligatoria per legge, quando è raggiunto l'accordo.

Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, la scelta di non inserire la disciplina dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la mediazione e la negoziazione assistita nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (TUSG) è dovuta al fatto che la procedura ivi prevista mal si concilierebbe con procedimenti semplificati quali quelli di composizione stragiudiziale delle liti e con gli scopi di velocizzazione e semplificazione dei procedimenti civili che il legislatore intende conseguire con la legge delega.

Il procedimento per l'ammissione del patrocinio gratuito a spese dello Stato descritto nel TUSG si svolge in più fasi di una certa complessità (ammissione in via anticipata e provvisoria da parte del Consiglio dell’ordine degli avvocati, conferma e liquidazione del compenso da parte dell’autorità giudiziaria, recupero delle somme versate dallo Stato dalla parte rimasta soccombente nel giudizio) e prevede infatti il necessario coinvolgimento del giudice, a conclusione della lite, per la conferma definitiva dell'ammissione al beneficio e la liquidazione del compenso, mentre con gli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle liti si intende proprio evitare di adire l'autorità giudiziaria.

L'istanza per l'ammissione anticipata:

- può essere presentata da coloro i quali hanno un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68, come stabilito dall’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 (art. 15-ter);

- deve essere presentata personalmente o a mezzo pec o altro servizio di recapito certificato qualificato al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente (art. 15-quinquies, comma 1);

- a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta dal richiedente e autenticata dal difensore, recare gli elementi richiesti dall’art. 79, comma 1, lett. b), c) e d) del d.P.R. n. 115 del 2002 (generalità del richiedente e dei componenti della famiglia anagrafica, autodichiarazione attestante la sussistenza del requisito reddituale e impegno a comunicarne le eventuali variazioni) e contenere le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere (art. 15-quater, comma 2);

- il cittadino di Stato non UE o l’apolide, per i redditi prodotti all’estero, allegano all’istanza, a pena di inammissibilità, una certificazione consolare attestante la veridicità di quanto affermato nell’istanza ovvero, in caso di impossibilità a presentare tale certificazione, presentano un’autocertificazione che ne tiene luogo (art. 15-quater, comma 3).

Entro 20 gg dalla presentazione dell'istanza il consiglio dell'ordine, verifica l'ammissibilità della stessa: se è accolta la parte può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituiti presso il consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede l'organismo di mediazione competente (art. 15-quinquies, comma 3); se è rigettata l'interessato può proporre ricorso avanti al Presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento (art. 15-sevies).

Qualora venisse accertata l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione al gratuito patrocinio, sia ab origine sia in caso di sopravvenuta modifica delle condizioni reddituali, il provvedimento di ammissione viene revocato dal medesimo Consiglio l'ordine degli avvocati che lo ha concesso. Come nel caso di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche il provvedimento di revoca è ricorribile dall'interessato davanti al Presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'ordine che lo ha adottato (art. 15-novies).

L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione e comporta l'esonero dal pagamento di tutte le indennità dovute all'organo di mediazione ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4 (spese di avvio e spese per lo svolgimento del primo incontro, nonché le eventuali ulteriori spese dovute). Al raggiungimento dell'accordo di conciliazione l'avvocato presenta istanza al Consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata che, verificata la congruità del compenso in base al valore dell'accordo conferma l'ammissione e invia copia della parcella all'ufficio competente del Ministero della Giustizia per le verifiche ritenute necessarie.

La richiesta da parte dell'avvocato di compensi ulteriori da quelli previsti nel Capo in esame costituisce grave illecito disciplinare ed è nullo ogni patto contrario (art. 15-septies).

In data 7 Agosto 2023 è stato pubblicato sulla G.U il Decreto Ministeriale 2 Agosto 2023 -  Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che regolamenta la determinazione di determinazione degli importi spettanti all'avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Detto decreto determina le modalità di liquidazione degli importi, che può avvenire anche attraverso credito d'imposta ai sensi dell'articolo 20, nonché le modalità della richiesta e i relativi controlli (art. 15-octies).

Si applicano le sanzioni previste dall’art. 125, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 per colui che attesta falsamente di possedere le condizioni di reddito richieste al fine di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ovvero la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37, con aumento di pena se è stata conseguita l'ammissione al patrocinio.

La condanna comporta inoltre la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

È inoltre attribuito alla Guardia di finanza il compito di effettuare controlli fiscali sui soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 88 del d.P.R. n. 115 del 2002 (art. 15-decies).

Per l'attuazione della disciplina dettata dal Capo Il-bis sono stanziati 2,083 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sul fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile (art. 15-undecies).


LA NORMATIVA

Capo II-bis (Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale

Art. 15-bis (Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità). - Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato con la riforma Cartabia

1. E' assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se è raggiunto l'accordo di conciliazione.

2. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.