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18 LA PARTECIPAZIONE DELLE PARTI AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE.

18 LA PARTECIPAZIONE DELLE PARTI AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Le parti devono partecipare personalmente (art. 8, co. 2, D.lgs. 28/2010) al procedimento di mediazione.

La parte può delegare un altro soggetto soltanto in presenza di giustificati motivi.- Il rappresentante deve conoscere e deve essere munito dei poteri necessari a comporre la controversia.

In tal caso, come nel caso di partecipazione alla mediazione di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono necessariamente essere rappresentati da loro delegati, il mediatore deve verificare i poteri di rappresentanza dei delegati e darne atto nel verbale (comma 4).

La procura c. d. negoziale, distinta dalla procura delle liti deve indicare espressamente i “giustificati motivi” per i quali la parte non può essere presente agli incontri. Questa disposizione tenta di risolvere i problemi insorti sulla rappresentante nonché la eventuale assenza delle parti nelle procedure.

Non è necessario indicare i “giustificati motivi” nel caso di rappresentanti di ________ e di persone giuridiche essendo sufficiente che si tratta di persone a conoscenza del fatto e muniti di poteri per la composizione della controversia (art. 8, co.5)

DIFENSORE (art. 6, co.5 , D.lgs. 28/2010).

Quando la mediazione è demandata dal Giudice e nelle materie obbligatorie la parte partecipa con l’assistenza obbligatoria del difensore



LA NORMATIVA 

Art. 8 (Procedimento). - Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato con la riforma Cartabia

OMISSIS

4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

5. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione e' demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

6. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinche' le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro e' redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

OMISSIS

Art. 34 Soggetti obbligati e modalità di pagamento - DM 150/2023

1. Le spese di cui all'articolo 28 sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.

2. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità' all'articolo 30, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, e salvo quanto prevede il comma 4.

3. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

4. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando piu' soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica.

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
      (elabora modulo avvio online)
🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.