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13.1 SPESE DI AVVIO E SPESE DI INDENNITA'

13.SPESE DI AVVIO E SPESE DI INDENNITA'

Per quanto riguarda le spese, la principale novità è costituita dal venir meno del principio di gratuità della mediazione nel caso in cui non è stato raggiunto un accordo all'esito del primo incontro.

Il comma 3 dell'art 17tintroduce un'indennità che le parti devono versare all'organismo al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, comprendente le spese di avvio della procedura e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro.

La determinazione di tale indennità è demandata al decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 2 (comma 5, lett c). Il decreto deve inoltre individuare i criteri per la determinazione del valore dell'accordo di conciliazione (comma 5, lett f).

Il decreto è stato

E' opportuno ricordare gli altri contenuti del suddetto decreto: (comma 4):
l'ammontare delle indennità spettanti agli organismi pubblici
- i criteri per l'approvazione dell'indennità proposta dagli organismi privati;
-le maggiorazioni non superiori al 25% per l'ipotesi di successo della mediazione;
-le riduzioni delle indennità nel caso di obbligatorietà della mediazione ovvero nel caso di mediazione demandata dal giudice.
-la specifica previsione che il regolamento dell'organismo deve indicare le ulteriori spese dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo e per gli incontri successivi al primo (comma 4),
-mentre l'esenzione dal versamento di qualsiasi indennità per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle ipotesi on cui la mediazione è condizione di procedibilità (comma 6) era già prevista ma è stata aggiornata a seguito del cambiamento della disciplina della mediazione obbligatoria. (VEDI PARAGRAFO ....

Al comma 6 ..

Al comma 7 viene confermato il monitoraggio (prima previsto al comma 6) da parte del Ministero della giustizia sulle mediazioni riguardanti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione, ma viene soppressa la disposizione in base alla quale i risultati del monitoraggio dovevano costituire elemento da tenere in considerazione al fine di determinare l'ammontare dell'indennità spettante agli organismi pubblici di mediazione per consentire la copertura dei costi dell’attività prestata a favore dei soggetti esonerati dal versamento dell’indennità (disposizione ritenuta incompatibile con la nuova disciplina del patrocinio a spese dello Stato).

Confermato, anche se con diversa collocazione (dal comma 7 al comma 8) il principio della rideterminazione triennale delle indennità sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat.

Il comma 9 prevede infine l'autorizzazione di spesa per il finanziamento delle misure contenute nell’art. 17, stimato in 5,9 milioni per l'anno 2010 e coperto in parte con il Fondo unico di giustizia ed in parte con il Fondo per l'attuazione della delega per il processo civile, istituito presso lo stato di previsione del Ministero della giustizia in attuazione della legge n. 206 del 2021.

Le parti - la parte istante e la parte chiamata che aderisce - devono corrispondere all’organismo un importo a titolo di indennità (art, 28 c, 1,2 e 3 dm 15072023)

Le modalità per la determinazione delle indennità sono regolamentati dall’art. 17 e 28 del d. lgs 28/2010, dagli artt. 28, 30, 31, 31, 33 del D.M. 150/2023 e dalla Tabella A allegata a decreto

Detti articoli prevedono le seguenti tipologie di costi:

  1. costi iniziali riguardanti il primo incontro;
  2. costi ulteriori in caso di conciliazione al primo incontro o per gli incontri successivi al primo
  3. maggiorazioni (art 31)
  4. costi. a carico della parte istante, per il rimborso delle spese vive sostenute dall’Organismo (art. 28 c. 3 dm 150/2023)
  1. COSTI INIZIALI RIGUARDANTI IL PRIMO INCONTRO

Le parti che partecipano al procedimento devono pagare le spese di avvio e le spese di mediazione previste, per il primo incontro, dall’art 28 c. 4 e 5.

A differenza della precedente disposizione normativa con il primo incontro inizia il procedimento di “mediazione effettiva”, che può terminare a detto primo incontro e in caso di mancata conciliazione non determina ulteriori pagamenti.

La nuova normativa prevede il pagamento di un ulteriore importo in caso di conciliazione al primo incontro o nel caso di svolgimento di ulteriori incontri. Gli importi variano in relazione a tre scaglioni indicati dal dm.

Sono dovuti a titolo di spese di avvio i seguenti importi:

    € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;

    € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;

    € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato.

Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

    € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;

    € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;

    € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

Gli importi indicati sono soggetti a riduzione quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda e se demandata dal giudice.

Agli importi bisogna aggiungere l’IVA

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione sono dovuti esclusivamente gli importi suddetti.

  1. COSTI ULTERIORI IN CASO DI CONCILIAZIONE O DI PIU’ INCONTRI SVOLTI

L’importo versato per il primo incontro in caso di conciliazione o di più incontri deve essere detratto dalla indennità di mediazione prevista dalla suddetta tabella.

Le ulteriori spese di mediazione sono calcolate in conformità all'articolo 30, comma 1. “per gli organismi pubblici in conformità alla tabella di cui all'allegato A, e per gli organismi privati in conformità alla tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del dieci per cento”.

      3 MAGGIORAZIONI (art. 31)

 

 

      4.COSTI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE VIVE SOSTENUTE DALL’ORGANISMO

La parte istante deve, inoltre, pagare le spese vive sostenute dall'organismo. e, precisamente: gli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti. Importi previsti nel regolamento di procedura dell’Organismo.

 

    5.PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.




LA NORMATIVA

Art. 17 (Risorse, regime tributario e indennità).
Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato con la riforma Cartabia

omissis

3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.

4. Il regolamento dell'organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.

5. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:

a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;

b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;

c) gli importi a titolo di indennità per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro;

d) le maggiorazioni massime dell'indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;

e) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione e' condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero e' demandata dal giudice;

f) i criteri per la determinazione del valore dell'accordo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

6. Quando la mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5-quater, comma 2, all'organismo non e' dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Decreto Ministeriale 150/2023

Capo V Indennità, spese e tabelle

Art. 28 Indennità e spese per il primo incontro

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.

2. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5.

3. Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4.

4. Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:

€ 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;

€ 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;

€ 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;

5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

€ 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;

€ 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;

€ 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5.

7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, comma 1.

8. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7.

Art. 30 Determinazione delle spese di mediazione

1. In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell'articolo 28, comma 7, sono calcolate, per gli organismi pubblici in conformità alla tabella di cui all'allegato A, e per gli organismi privati in conformità alla tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del dieci per cento.

5, In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma con una maggiorazione del venticinque per cento.

2. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella redatta in conformità all'articolo 32 e approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5.

3. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità al presente articolo, sono ridotte di un quinto.

Art. 31 Tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici

1. Le spese di mediazione dovute agli organismi pubblici sono calcolate secondo la tabella di cui all'allegato A, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30.

2. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.

3. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi massimi della tabella di cui all'allegato A, in aggiunta a quanto prevede l'articolo 30, comma 2, possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;

b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

4. Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella di cui all'allegato A, in base uno dei seguenti criteri:

a) la durata di ciascun incontro;

b) l'esperienza e la competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;

c) il prevedibile impegno del mediatore per l'intero procedimento in base a criteri oggettivi e predeterminati che la tabella deve indicare, quali la complessità delle questioni oggetto della procedura e il numero delle parti.

5. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformità al comma 4, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.

6. Le spese di mediazione applicate dagli organismi pubblici non derogano gli importi minimi fissati nella tabella di cui all'allegato A per gli scaglioni di riferimento.

Art. 32 Criteri per l'approvazione della tabella delle spese di mediazione degli organismi privati

1. Le spese di mediazione dovute agli organismi privati sono calcolate secondo la tabella predisposta da ciascun organismo nel rispetto del presente articolo, approvata dal responsabile del registro, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30. Quando l'organismo privato ha dichiarato di adottare la tabella degli organismi pubblici si applica l'articolo 31.

2. La tabella delle spese di mediazione è allegata al regolamento di procedura e prevede:

a) scaglioni di valore minimo e massimo del procedimento, salvo quanto previsto dalla lettera b);

b) uno scaglione di valore non superiore nel massimo a € 1000;

c) scaglioni applicabili in caso di valore indeterminabile basso, medio e alto;

d) una maggiorazione degli importi calcolati in base alla tabella non superiore al venticinque per cento in caso di conciliazione in incontri successivi al primo.

3. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, la tabella puo' prevedere che gli importi massimi da essa previsti possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;

b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

4. Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella redatta in conformità al comma 2, in base a uno dei criteri indicati dall'articolo 31, comma 3.

5. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformità al comma 4, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.

6. Le spese di mediazione applicate dagli organismi privati non derogano gli importi minimi indicati da ciascun organismo nella tabella approvata dal responsabile del registro.

Art. 33 Indennità per le mediazioni avanti agli organismi ADR

1. Gli organismi di mediazione iscritti nella sezione speciale degli organismi ADR applicano le indennità dovute per il servizio prestato secondo gli indirizzi definiti ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 3, del Codice del consumo.

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.