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16 ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

16 ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE (art. 8 co 1)

Il responsabile dell'organismo, ricevuta la domanda di mediazione, nomina il mediatore e fissa la data dell'incontro.

La segreteria dell'Organismo convoca con ogni mezzo idoneo la parte (o le parti) chiamata all'incontro.

La ricezione della convocazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza

Tali effetti si producono anche se la parte istante autonomamente effettua la comunicazione di aver attivato il procedimento di mediazione.

E' necessario evidenziare che l'art. 8

- fissa un termine, che deve essere rispettato dal Responsabile dell'Organismo di mediazione, per il primo incontro tra le parti: il primo incontro deve tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda;

- stabilisce l'obbligo, gravante sull'organismo di mediazione, di comunicazione dell’istanza, di data e luogo del primo incontro e delle altre informazioni utili. E’ rimasta ferma la facoltà della parte che ha presentato la domanda di informare l'altra parte (comunicazione che non fa venire meno l'obbligo per l'organismo di mediazione).

-indica i contenuti minimi della comunicazione (istanza di mediazione, designazione del mediatore, sede, data e orario dell'incontro, modalità di svolgimento della procedura), che possono essere integrati da ogni altra comunicazione ritenuta utile (comma 1);

- prevede la partecipazione personale delle parti alla procedura di mediazione,  consentendo, solo in caso di giustificati motivi, la delega ad un rappresentante che abbia conoscenza dei fatti e che sia munito dei poteri necessari a comporre la controversia.

- stabilisce che il mediatore, nel caso di partecipazione alla mediazione di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono necessariamente essere rappresentati da loro delegati, deve verificare i poteri di rappresentanza dei delegati e darne atto nel verbale (comma 4);

- stabilisce l'obbligo per le parti di essere assistiti da avvocati quando si tratta di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice (comma 5);

- precisa il ruolo del mediatore nel primo incontro, durante il quale lo stesso deve esporre la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e fare in modo che le parti raggiungano un accordo;

- prescrive che sia le parti che gli avvocati hanno l'obbligo di collaborare lealmente ed in buonafede con il mediatore per il raggiungimento dell'accordo;

- stabilisce che la redazione del verbale del mediatore deve essere sottoscritto dalle parti (comma 6):

- prevede la possibilità per l’organismo di nominare uno più mediatori ausiliari nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche (comma 1)

- prevede la possibilità di avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali (comma 7), le cui relazioni possono essere prodotte in giudizio con l'accordo delle parti in deroga agli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 9, secondo quanto disposto dal principio di delega di cui all’art. 1, co. 4, lett. i);

- stabilisce che la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta (comma 2);

- ribadisce la mancanza di formalità nello svolgimento del procedimento;

- precisa che l'incontro può tenersi presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo stesso (comma 3).


LA NORMATIVA

Art. 8 (Procedimento). - Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato con la riforma Cartabia

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1.

3. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

5. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

6. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinche' le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro e' redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

7. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
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🚣‍♀️MODULISTICA
    
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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.