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15 DURATA DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE - RAGIONEVOLE DURATA

15 LA DURATA DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE  (art. 6 D.lgs. 28/2010)

L'articolo 6 dispone in ordine alla durata del procedimento di mediazione: Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.

Conseguentemente, in caso di giudizio pendente, le parti siano tenute a comunicare la proroga al giudice in modo da consentirgli di adottare i provvedimenti ritenuti necessari (comma 3).

Confermata invece la decorrenza del termine dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa ed il fatto che il termine stesso non è soggetto a sospensione feriale anche nel caso in cui il giudice disponga il rinvio della causa per l'esperimento del tentativo di mediazione (comma 2).

Ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, il procedimento non e' soggetto a sospensione feriale.


LA NORMATIVA

Art. 6 (Durata). - Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato con la riforma Cartabia

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma

2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non e' soggetto a sospensione feriale.

3. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1.

 

 LA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO.

La lettera g) reca esclusivamente modifiche di ordine formale all'articolo 7, per cui viene ribadito il fatto che i 3 mesi necessari all'esperimento della mediazione (e la loro eventuale proroga) ed il rinvio disposto dal giudice non sono computati ai fini degli effetti sulla ragionevole durata del processo.

LA NORMATIVA

Art. 7 Effetti sulla ragionevole durata del processo. - Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato con la riforma Cartabia

1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e dell'articolo 5-quater, comma 1, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89. (4) (9) ((10)).

AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6 dicembre 2012, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 12/12/2012, n. 49), ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale: [...] f) dell'art. 7 del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1»; g) dello stesso articolo 7 nella parte in cui usa il verbo «computano» anziche' «computa»".

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.