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05 LA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ

5 LA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE (art. 5 co 1, 2, 4 e 5)

Le controversie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità dell'azione attengono alle seguenti materie: - condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medico-sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità nonché contratti assicurativi, bancari e finanziari.

A partire dal 30 giugno 2023 (d. lgs 149/2022 art. 7) il ricorso alla mediazione in via preventiva è diventato obbligatorio anche per le controversie in materia -di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura. (vedi paragrafo "Le nuove materie obbligatorie"

È condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010) anche la mediazione demandata dal giudice, cioè quella che il giudice dispone, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti.

È condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010) anche la mediazione prevista da clausola contrattuale costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. (articolo 5-sexies)

L’art. 5, al comma 2,  ribadisce che la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, che l’improcedibilità può essere eccepita dal convenuto o rilevata dal giudice d’ufficio, e precisa, tramite l’aggiunta dell’ultimo periodo, che qualora il giudice avesse fissato un’ulteriore udienza perché nella prima aveva rilevato che la mediazione non era stata esperita o non si era conclusa, in tale udienza deve accertare se la mediazione sia stata effettuata ovvero dichiarare l’improcedibilità della domanda.

Il comma 3 fa salvo il ricorso alle altre procedure previste da leggi speciali per l’assolvimento della condizione di procedibilità) Queste disposizioni erano peraltro già presenti nella stesura originaria dell’art. 5 (rispettivamente al comma 2-bis e al comma 3 (vedi paragrafo)

Il comma 4 stabilisce che la condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo di conciliazione.

Il comma 5 dispone che lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. Queste disposizioni erano peraltro già presenti nella stesura originaria dell’art. 5 (rispettivamente al comma 2-bis e al comma 3.

Il comma 6 precisa i casi in cui non si applica il regime di procedibilità stabilito dal comma 1, c
(Vedi paragrafo: IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE NON DEVE ESSERE ATTIVATO)


LA NORMATIVA

Art. 5 (Condizione di procedibilità e rapporti con il processo). - Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato con la riforma Cartabia

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.

2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità e' eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non e' stata esperita o e' già iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità e' stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

OMISSIS

4. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.

5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale.

OMISSIS

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
      (elabora modulo avvio online)
🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.