16 marzo 2021 - h 13.30 - convegno di gruppo in videoconferenza
16 marzo 2021 - h 13.30 - Alla scoperta del WhistleBlowing - la gestione, la tutela e la protezione del lavoratore che denuncia reati nel Settore Pubblico ed in quello Privato. La nuova normativa destinata ad incidere in maniera significativa sul Diritto del Lavoro e... non solo" - Relatori:Prof. Giuliano Cazzola - Docente di Diritto del Lavoro - Prof. Edoardo Arena – Docente di Informatica Giuridica e Forense - Dott.ssa Fiorella Mandaglio, Commissario Aggiunto della Polizia Locale - Convegno di gruppo in videoconferenza accreditato dal C.N.F. - due crediti formativi ordinari
2. delibera di accreditamento C.N.F.
Programma
- Normativa di Riferimento alla luce della nuova Direttiva Europea numero 1937/2019 (da recepire entro Dicembre 2021)
- Legge 190/2012 (Legge Severino) e Legge 114/2014 - Modifica articolo 54 bis del Decreto Legislativo numero 165/2001 - Legge 179/2017 che modifica nuovamente l'articolo 54 bis del Decreto Legislativo 165/2001 ed introduce il comma 2 bis, ter, quater all'articolo 6 del Decreto Legislativo 231/2001).
- Origine del termine e breve descrizione del meccanismo di funzionamento negli Stati Uniti d'America, dove ha avuto origine e si è sviluppato. Evoluzione Storica.
- Confronto tra il meccanismo di segnalazione tra Settore Pubblico e Settore Privato.
- Tutela della Riservatezza e Protezione del Lavoratore "WhistleBlower" - Importanza del Sistema Informatizzato - Linee Guida ANAC 2015 (commento alla bozza delle Linee Guida 2019 consultabili sul sito ma non ancora pubblicizzate, in attesa dell'adeguamento alla Direttiva Europea).
Relatori:
Prof. Giuliano Cazzola - Docente di Diritto del Lavoro
Prof. Edoardo Arena – Docente di Informatica Giuridica e Forense – CTU Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario Penale di Roma e Perito presso il medesimo Tribunale.
Dott.ssa Fiorella Mandaglio - Commissario Aggiunto della Polizia Locale
Modera l’Avv. Prof. Domenico Condello – Direttore della rivista giuridica Foro Europeo.
Il Seminario intende rappresentare lo sviluppo della normativa - comunitaria e nazionale - relativa al WhistlBlowing ovvero alla tutela del lavoratore che denuncia reati (essenzialmente di tipo corruttivo) nell'ambito della Pubblica Amministrazione e in ambito privato.
Verrà illustrata l'evoluzione storica della tutela del lavoratore "che denuncia" che ha le sue origini negli Stati Uniti d'America.
Verranno illustrati alcuni casi concreti italiani ed i relativi percorsi processuali.
Il Seminario proposto si caratterizza anche per un'attenta analisi del fenomeno al fine di comunicare - con un approccio concreto e pratico - tutto ciò che può essere utilmente compiuto e sorvegliato dal Legale in ambito stragiudiziale e giudiziale a tutela del proprio assistito.
INFORMAZIONI:
WhistleBlowing
WhistleBlower
🚣♀️ AVVIO MEDIAZIONE (elabora modulo avvio online) 🚣♀️ADESIONE MEDIAZIONE (elabora modulo adesione online) 🚣♀️MODULISTICA elabora procura c.d. negoziale |
![]() Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |