13 aprile 2021 - h 13.30 - Convegno di gruppo in videoconferenza
Martedì 13 aprile 2021 - h 13.30 - 16.30 - Convegno di gruppo in videoconferenza - Diritto Condominiale: L’assemblea del condominio in tempo di covid.19.- Il Condominio “non consumatore”. - La Giurisprudenza recente in materia di immissioni e opere su parti comuni. - L’Avvocato: amministratore di condominio qualificato.- L’aggiornamento annuale obbligatorio.- Relatori: Avv. Domenico Condello - Direttore Scientifico rivista giuridica online Foroeuropeo - Avv. Adriana Nicoletti - Avvocato del Foro di Roma - Convegno di gruppo in videoconferenza accreditato C.N.F. - due crediti formativi ordinari.
2. delibera di accreditamento C.N.F.
Martedì 13 aprile 2021 - h. 13.30-16.30
PROGRAMMA
Diritto Condominiale:
- L’assemblea del condominio in tempo di covid.19.
- Il Condominio “non consumatore”.
- La Giurisprudenza recente in materia di immissioni e opere su parti comuni.
- L’Avvocato: amministratore di condominio qualificato.
- L’aggiornamento annuale obbligatorio.
RELATORI
Avv. Domenico Condello
Direttore Scientifico rivista giuridica online Foroeuropeo - Direttore Scuola Amministratori di Condominio
Avv. Adriana Nicoletti
Avvocato del Foro di Roma - Autrice di numerose pubblicazioni in materia
INFORMAZIONI:
DIRITTO CONDOMINIALE
🚣♀️ AVVIO MEDIAZIONE (elabora modulo avvio online) 🚣♀️ADESIONE MEDIAZIONE (elabora modulo adesione online) 🚣♀️MODULISTICA elabora procura c.d. negoziale |
![]() Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |