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Convegno in videoconferenza di gruppo 14 Maggio 2024

14 Maggio 2024 h. 13.30 / 16.30 - LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE POST RIFORMA CARTABIA – Relatori Avv. Domenico Condello Organismo di Mediazione “Foro Europeo – Avvocati per l’Europa” – Roma - Direttore Scientifico rivista giuridica online Foro Europeo - Avv. Valeria Virzì - Organismo di Mediazione “Concordia Mediazioni” – Catania - Avv. Antonio Musella - Organismo di Mediazione “De Jure Conciliando” - Napoli  - Convegno in videoconferenza di gruppo a distanza -  Accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - due crediti formativi

A .Per accedere alla pagina per effettuare la registrazione dei partecipanti al convegno in videoconferenza dopo le 16.30, cliccare qui.

Scarica:

1. modulo foglio presenze

2. delibera di accreditamento C.N.F.

CONVEGNO IN VIDEOCONFERENZA DI GRUPPO A DISTANZA

LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE POST RIFORMA CARTABIA

Martedì 14 Maggio 2024 h. 13.30-16.30

RELATORI

Avv. Domenico Condello

Organismo di Mediazione “Foro Europeo – Avvocati per l’Europa” - Roma - Direttore Scientifico rivista giuridica online Foro Europeo

Avv. Valeria Virzì

Organismo di Mediazione “Concordia Mediazioni” - Catania

Avv. Antonio Musella

Organismo di Mediazione “De Jure Conciliando” - Napoli

PROGRAMMA

  • La normativa D.lgs. 28/2010 come modificato dal D.lg. 149/2022, D.M. 150/2023 – D.M. 1 Agosto 2023
  • Richiami delle novità giurisprudenziali
  • le tipologie di mediazione
  • la condizione di procedibilità
  • le materie obbligatorie
  • i procedimenti alternativi alla mediazione
  • i procedimenti esclusi dalla mediazione
  • il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo
  • la competenza territoriale - la deroga alla competenza
  • la determinazione del valore della lite
  • lo svolgimento della mediazione: la mediazione in presenza, la mediazione in modalità telematica
  • la partecipazione delle parti al procedimento di mediazione.
  • la mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
  • il difensore delle parti- partecipazione e adempimenti
  • il primo incontro con il mediatore
  • l'accordo di conciliazione
  • la proposta di conciliazione del mediatore
  • la conclusione del procedimento
  • il verbale conclusivo del procedimento
  • il titolo esecutivo dell’accordo
  • le spese di avvio e spese di indennità
  • il patrocinio a spese dello stato
  • il regime tributario degli atti
  • i crediti d’imposta in favore delle parti

Convegni in videoconferenza di gruppo accreditati dal Consiglio Nazionale Forense - L'aggiornamento professionale direttamente nello studio legale con i convegni in videoconferenza foroeuropeo.  . . . . per informazioni, costi e iscrizione cliccare qui

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
      (elabora modulo avvio online)
🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

ABC DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE - Ebook FOROEUROPEO EDITORE

 

 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.