Notificazione di atti di parte a mezzo fax da un difensore all'altro – Cass. n. 35842/2021
Procedimenti speciali - Procedimento civile - notificazione - in genere - Rito societario ex d. lgs. n. 5 del 2003 - Notificazione di atti di parte a mezzo fax da un difensore all'altro - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Conseguente sanabilità per raggiungimento dello scopo - Fondamento.
In materia di rito societario, la trasmissione a mezzo fax da un avvocato ad un altro, senza l'ausilio di un ufficiale giudiziario, dell'istanza di fissazione di udienza, pur non potendo considerarsi notificazione valida ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 5 del 2003, essendo tale notificazione riservata alle comparse e alle memorie "consentite dal giudice", è tuttavia attività notificatoria compiuta da un soggetto qualificato, munito del potere di compiere l'attività stessa, anche se con modalità diverse, di talché tale notifica non può considerarsi giuridicamente inesistente, ma solo nulla, idonea, quindi, ove all'inoltro a mezzo fax faccia seguito la ricezione dell'atto da parte del difensore del destinatario, a raggiungere lo scopo cui l’atto è preordinato e ad essere sanata ai sensi dell'art. 156 comma 3 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 35842 del 22/11/2021 (Rv. 663160 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156
Corte
Cassazione
35842
2021
🚣♀️ AVVIO MEDIAZIONE (elabora modulo avvio online) 🚣♀️ADESIONE MEDIAZIONE (elabora modulo adesione online) 🚣♀️MODULISTICA elabora procura c.d. negoziale |
![]() Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |