Termine per impugnare in caso di mancata comunicazione o notificazione – Cass. n. 27720/2021
Impugnazioni civili - appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) - sentenze - non definitive - riserva facoltativa di gravame - Sentenza non definitiva - Termine per impugnare in caso di mancata comunicazione o notificazione - Applicazione degli artt. 325 e 327 c.p.c. - Rilevanza della facoltà di impugnazione differita fino alla prima udienza successiva alla comunicazione ex art. 340 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
La sentenza non definitiva può essere impugnata entro i termini per appellare previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c. e, quindi, in caso di sua mancata comunicazione o notificazione, entro un anno fino al 3 luglio 2009, oggi sei mesi, dalla sua pubblicazione, senza che costituisca ostacolo la previsione di cui all'art. 340 c.p.c., che consente l'esercizio dell'impugnazione differita, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e comunque non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione, atteso che tale norma è volta a restringere i termini di impugnazione nel caso in cui la prima udienza successiva intervenga prima dello scadere degli stessi.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27720 del 12/10/2021 (Rv. 662552 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_340
Corte
Cassazione
27720
2021
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Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |