Rilevazione della velocità tramite sistema "Scout speed" – Cass. n. 29595/2021
Circolazione stradale - sanzioni - Rilevazione della velocità tramite sistema "Scout speed" - Obbligo di preventiva segnalazione - Necessità - Fondamento - Conseguenze.
In tema di contravvenzioni al codice della strada, l'art. 3 del d.m. 15 agosto 2007, nella parte in cui esonera dall'obbligo di presegnalazione l'uso di strumenti (quale lo "Scout speed") di rilevamento della velocità con modalità "dinamica", ovvero "ad inseguimento" (previsione confermata dall'art. 7.3 dell'All. 1 al d.m. 13 giugno 2017), va disapplicato per contrasto con l'art. 142, comma 6-bis del d.l.gs. n. 285 del 1992, norma primaria, di rango superiore, che tale obbligo al contrario contempla per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale e dedicate a siffatti controlli, rimettendo al citato decreto ministeriale la mera individuazione delle relative modalità attuative (quale, ad esempio, l'installazione sulle autovetture di messaggi luminosi visibili frontalmente e da tergo, contenenti l'iscrizione sintetica "controllo velocità" o "rilevamento velocità"), senza facoltà di derogarvi.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29595 del 22/10/2021 (Rv. 662605 - 01)
Corte
Cassazione
29595
2021
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