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 Revoca dello "status" di protezione sussidiaria – Cass. n. 25596/2021

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Revoca dello "status" di protezione sussidiaria - Causa di esclusione ex art. 16 del d.lgs. n. 251 del 2007 - Accertamento demandato al giudice di merito - Verifica in concreto - Necessità - Fattispecie.

 

In tema di revoca della protezione sussidiaria ex art. 18, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 251 del 2007, l'accertamento demandato al giudice di merito in ordine alla sussistenza di una causa di esclusione dello "status" di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 16 del citato d.lgs., va effettuato attraverso la verifica in concreto, anche previo utilizzo dei poteri ufficiosi di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, dell'esistenza della predetta causa, dovendo l'accertamento in questione essere caratterizzato da una sua attualità rispetto al momento della revoca. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che - in relazione alla causa di esclusione fondata sulla pericolosità dello straniero per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica - aveva, da un lato, formulato il proprio giudizio sulla base di alcune note della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione redatte sulla base di informazioni risalenti a qualche anno precedente, il cui valore indiziario non era stato confortato da ulteriori e più recenti elementi di riscontro circa l'asserita contiguità del richiedente con persone appartenenti a gruppi fondamentalisti, e, dall'altro, trascurato di considerare l'esistenza di concreti profili di pericolosità per i diritti umani del richiedente in caso di rientro in patria).

Corte di Cassazione, Sez. L -, Ordinanza n. 25596 del 21/09/2021 (Rv. 662271 - 01)

 

Corte

Cassazione

25596

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.