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Tirocinio obbligatorio integrativo pratica forense - Pareri del Consiglio Nazionale Forense

freccePareri resi dal Consiglio Nazionale Forense su istanza dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e dall’Unione distrettuale della Lombardia circa le modalità di svolgimento del tirocinio forense in relazione ai corsi di formazione obbligatoria

Sommario:

1 la frequenza del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73 del d.l. n. 69/2013 può costituire causa di esonero dalla frequenza dei suddetti corsi.

2 la frequenza della scuola di specializzazione per le professioni legali possa costituire causa di esonero dalla frequenza dei suddetti corsi.

2 i praticanti assunti presso l’Ufficio del processo sono esonerati o meno dall’obbligo di frequenza dei corsi.

3 la frequenza del corso possa essere espletata anche in un tempo diverso rispetto all’espletamento della pratica forense

4. anticipazione del semestre di tirocinio in costanza di studi universitari

Al riguardo il CNF ha precisato che:

1.Con il primo quesito si chiede di sapere se la frequenza del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73 del d.l. n. 69/2013 possa costituire causa di esonero dalla frequenza dei suddetti corsi.

La risposta è negativa.

Infatti, il d.m. n. 17/2018 non prevede alcuna causa di esonero dalla frequenza dei corsi per i praticanti che svolgano o abbiano svolto il periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari ex art. 73 del d.l. n. 69/2013: ne consegue che gli stessi, per poter ottenere il certificato di compiuta pratica, devono svolgere tali corsi, eventualmente secondo le modalità concordate tra il COA e l’ufficio giudiziario nella convenzione prevista dal richiamato articolo 73;

2.con il secondo quesito si chiede di sapere se la frequenza della scuola di specializzazione per le professioni legali possa costituire causa di esonero dalla frequenza dei suddetti corsi.

Sul punto si osserva che, sebbene la frequenza della Scuola non sia prevista ex professo quale causa di esonero, le Scuole di specializzazione sono annoverate tra i soggetti erogatori dei corsi obbligatori. Ne consegue che può essere postulata una equivalenza funzionale tra la frequenza della SSPL e la frequenza del corso obbligatorio, con conseguente assorbimento dell’obbligo;

3. con il terzo quesito si chiede di sapere se i praticanti assunti presso l’Ufficio del processo siano esonerati o meno dall’obbligo di frequenza dei corsi.

Come chiarito dal CNF con il parere adottato nella seduta del 29 aprile 2022 e diffuso in data 10 maggio 2022 ai COA, l’assunzione alle dipendenze dell’Ufficio del processo comporta la sospensione per i soli praticanti ammessi al patrocinio sostitutivo. I praticanti non abilitati, invece, possono proseguire il tirocinio, con tutti i relativi doveri: tra di essi, evidentemente, c’è anche quello di frequentare il corso obbligatorio;

4. con il quarto quesito, chiede di sapere se la frequenza del corso possa essere espletata anche in un tempo diverso rispetto all’espletamento della pratica forense, ferma restando la necessità dell’iscrizione del Registro.

Sul punto si osserva che la frequenza del corso deve essere contestuale allo svolgimento della pratica forense, salvi i periodi di eventuale interruzione della medesima secondo quanto previsto dalla legge professionale forense: ne consegue che la frequenza del corso – essendo peraltro propedeutica rispetto all’espletamento dell’esame di Stato – deve necessariamente avvenire nel corso dei primi diciotto mesi di iscrizione.

 

Il Consiglio Nazionale Forense specifica che il d.m. n. 17/2018 non prevede alcuna causa di esonero dalla frequenza dei corsi per i praticanti che svolgano o abbiano svolto il periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari ex art. 73 del d.l. n. 69/2013: ne consegue che gli stessi, per poter ottenere il certificato di compiuta pratica, devono svolgere tali corsi, eventualmente secondo le modalità concordate tra il COA e l’ufficio giudiziario nella convenzione prevista dal richiamato articolo 73.

Allo stesso tempo, tuttavia, si osserva che la durata dei corsi non potrà che rispecchiare quella del tirocinio che, in caso di convalida del periodo di tirocinio svolto presso l’ufficio giudiziario, ha la durata – predeterminata da una legge successiva all’articolo 43 della legge n. 247/12, e con fonte peraltro di rango superiore rispetto al d.m. 47/2018– di sei mesi.

 

5 Il COA di Rieti chiede di sapere se il tirocinante che anticipi un semestre di pratica durante il corso di studi universitari sia tenuto, prima della laurea, a frequentare i corsi di formazione di cui al d.m. n. 17/2018.

L’anticipazione del semestre di tirocinio in costanza di studi universitari comporta l’iscrizione nel Registro, con tutti gli obblighi che ne conseguono, ivi compresa la frequenza dei corsi di formazione obbligatoria. D’altra parte, il d.m. n. 17/2018 non prevede, tra le cause di esonero dalla frequenza del corso, l’anticipazione del semestre di tirocinio in costanza di studi universitari.

Consiglio nazionale forense, parere 20 dicembre 2022, n. 59

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Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



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- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

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