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Le commissioni di esame Avvocato 2009

14 Dicembre 2009 - Esame avvocato - 2009 - Le commissioni di esame Avvocato - Esame - 2009 - Abilitazione professionale - Le commissioni di esame - Decreto 11 novembre 2009 - nomina della Commissione presso il Ministero della giustizia e delle prime sottocommissioni presso le Corti d'Appello - esame di abilitazione alla professione di avvocato sessione 2009 (dal sito web del Ministrero della Giustizia)

Avvocati -  Esame - 2009 - Abilitazione professionale - Le commissioni di esame

Decreto 11 novembre 2009 - nomina della Commissione presso il Ministero della giustizia e delle prime sottocommissioni presso le Corti d'Appello - esame di abilitazione alla professione di avvocato sessione 2009 (dal sito web del Ministrero della Giustizia)

11 novembre 2009

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

Visto il Decreto Ministeriale 16.7.2009, con il quale è stata indetta una sessione di esami per l’iscrizione all’albo degli Avvocati presso le sedi di Corti di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di Appello di Trento per l’anno 2009;

Visto l’art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, come modificato dall’art. 1 della legge 27 giugno 1988, n. 242 e dall’art. 2 della legge 20 aprile 1989 n. 142 e dall’art. 1 bis del decreto legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che occorre nominare i componenti della commissione, avente sede presso il Ministero della Giustizia, e quelli delle sottocommissioni esaminatrici, aventi sede presso ogni Corte di Appello;

Ritenuto che occorre nominare un segretario della predetta commissione avente sede presso il Ministero;

Ritenuta, altresì, la necessità di nominare un sostituto di detto segretario;

Viste le designazioni del Consiglio Nazionale Forense relative agli avvocati da nominare componenti della Commissione avente sede presso il Ministero della Giustizia e delle sottocommissioni aventi sede presso ciascuna Corte di Appello;

Visto l’art. 36 bis del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 e l’art. 6 bis del decreto legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense;

Visto l’art. 84 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l’art. 7, legge 7 agosto 1990 n. 241, che esclude la comunicazione di avvio del procedimento in presenza di particolari esigenze di celerità;

Considerata la sicura ricorrenza delle esigenze appena dette per il presente decreto, che deve precedere analoghi successivi decreti ad esso collegati, da adottarsi entro e non oltre la data delle prove d’esame fissate nel D.M. 16.7.2009 di cui in premessa;

Visto l’art. 21-octies, comma II, legge 7 agosto 1990 n. 241 e considerato che i decreti generali di nomina dei componenti delle sottocommissioni per le ragioni sopra dette non possono avere, nella fase, diverso contenuto dispositivo;

Ritenuta la necessità di nominare per le Corti di Appello di Caltanissetta, Messina, Napoli e presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di Appello di Trento, in assenza di designazioni da parte delle competenti Università, i professori componenti delle sottocommissioni di esame, scegliendoli secondo il criterio della turnazione;

Vista la legge 24 febbraio 1997 n. 27;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 

DECRETA

La Commissione presso il Ministero della giustizia e le sottocommissioni presso ciascuna Corte di Appello per gli esami di avvocato, indetti per l’anno 2009, sono così costituite:

Commissione presso il Ministero della giustizia

Iª sottocommissione Corte d'Appello di Ancona
Iª sottocommissione Corte d'Appello di Bari
Iª sottocommissione Corte d'Appello di Bologna
Iª sottocommissione Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano
Iª sottocommissione Corte d'Appello di Brescia
Iª sottocommissione Corte d'Appello di Cagliari
Iª sottocommissione Corte d'Appello di Caltanissetta
Iª sottocommissione Corte d'Appello di Campobasso
Iª sottocommissione Corte d'Appello di Catania
Iª sottocommissione Corte d'Appello di Catanzaro
Iª sottocommissione Corte d'Appello di Firenze
Iª sottocommissione Corte d'Appello di Genova
Iª sottocommissione Corte d'Appello di L'Aquila
Iª sottocommissione Corte d'Appello di Lecce
Iª sottocommissione Corte d'Appello di Messina
Iª sottocommissione Corte d'Appello di Milano
Iª sottocommissione Corte d'Appello di Napoli
Iª sottocommissione Corte d'Appello di Palermo
Iª sottocommissione Corte d'Appello di Perugia
Iª sottocommissione Corte d'Appello di Potenza
Iª sottocommissione Corte d'Appello di Reggio Calabria
Iª sottocommissione Corte d'Appello di Roma
Iª sottocommissione Corte d'Appello di Salerno
Iª sottocommissione Corte d'Appello di Torino
Iª sottocommissione Corte d'Appello di Trento
Iª sottocommissione Corte d'Appello di Trieste
Iª sottocommissione Corte d'Appello di Venezia


La spesa graverà sul cap. 1250 p.g. 10 e 11 dello stato di previsione del Ministero della giustizia.


Roma, 11 novembre 2009

IL MINISTRO
Angelino Alfano

 

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.