Esame Avvocato - riammesso il candidato escluso
Il quesito posto esula dalla sola disciplina codicistica e richiede la conoscenza della normativa in tema di contratto di viaggio, contenuta in una legge complementare (il D.Lgs. n. 206 del 2005, cd. Codice del Consumo) - Viste le Linee Generali per la formulazione dei quesiti d’esame approvate con D.M. del 21.12.2022, ove viene stabilito che “Per quanto riguarda il diritto civile e il diritto penale, la disciplina dell'esame fa riferimento a una "materia regolata dal codice civile" e "dal codice penale", per cui “Il quesito non può pertanto avere ad oggetto materie disciplinate nell’ambito delle leggi complementari al codice civile e al codice penale”; TAR per la Lombardia Ordinanza n. 454 del 23/05/2023
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 730 del 2023, proposto da
omissis, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolo Mastrovito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici, in Milano, via Freguglia, 1;
Corte D'Appello di Milano - Commissione Esami Avvocato Sessione 2022, Corte D'Appello di Roma, Corte D'Appello di Roma - IV Sottocommissione di Roma, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
− del verbale della Corte d'Appello di Milano - Commissione Esami Avvocato Sessione 2022 del 22.03.2023, con il quale il ricorrente candidato, all'esito della prima prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense, dinanzi alla Sottocommissione n. IV della Corte di Appello di Roma “è stato dichiarato non idoneo, avendo conseguito il voto complessivo seguente: 15/30”;
− di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato il ricorso assistito da sufficienti elementi di fondatezza, giacché il quesito posto esulava dalla sola disciplina codicistica e richiedeva la conoscenza della normativa in tema di contratto di viaggio, contenuta in una legge complementare (il D.Lgs. n. 206 del 2005, cd. Codice del Consumo);
Viste le Linee Generali per la formulazione dei quesiti d’esame approvate con D.M. del 21.12.2022, ove viene stabilito che “Per quanto riguarda il diritto civile e il diritto penale, la disciplina dell'esame fa riferimento a una "materia regolata dal codice civile" e "dal codice penale", per cui “Il quesito non può pertanto avere ad oggetto materie disciplinate nell’ambito delle leggi complementari al codice civile e al codice penale”;
Ritenuto che la domanda cautelare merita quindi accoglimento, con la conseguenza che l’Amministrazione dovrà rinnovare la prima prova orale del ricorrente davanti ad una commissione tutta in diversa composizione rispetto a quella che ha adottato il provvedimento impugnato;
la nuova prova dovrà essere sostenuta non prima di quindici e non oltre trenta giorni dalla notificazione della presente ordinanza.
Le spese della presente fase saranno liquidate con la decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) accoglie e per l'effetto:
a) sospende ai fini della rinnovazione della prova nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
b) fissa per la prosecuzione della trattazione del ricorso l'udienza in camera di consiglio del 17 ottobre 2023.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Laura Patelli, Primo Referendario
🚣♀️ AVVIO MEDIAZIONE (elabora modulo avvio online) 🚣♀️ADESIONE MEDIAZIONE (elabora modulo adesione online) 🚣♀️MODULISTICA elabora procura c.d. negoziale |
![]() Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |