Convegno in videoconferenza di gruppo a distanza 5.10.2021
05.10.2021 h. 13.30 convegno in videoconferenza di gruppo a distanza - I rapporti Banca/Cliente: il punto della giurisprudenza e della prassi bancaria - II modulo: La fideiussione bancaria e la Centrale Rischi in Italia - Relatori: Avv. Flavia Silla - Avvocato del Foro di Milano - Dottore commercialista - Revisore legale, mediatore ai sensi del D.lgs. 28/2010 e pubblicista e Avv. Diego Antonio Molfese - Avvocato del Foro di Milano - Mediatore civile e pubblicista . Accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - due crediti
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2. delibera di accreditamento C.N.F.
I rapporti Banca/Cliente: il punto della giurisprudenza e della prassi bancaria -
II modulo: La fideiussione bancaria e la Centrale Rischi in Italia
(Riconoscimento di n.2 crediti formativi ordinari da parte del C.N.F.)
INTRODUCE
Avv. Domenico Condello -Già Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Direttore Scientifico rivista giuridica online Foroeuropeo
RELATORI
Avv. Diego Antonio Molfese - Avvocato del Foro di Milano - Mediatore civile e pubblicista
Avv. Flavia Silla - Avvocato del Foro di Milano - Dottore commercialista - Revisore legale, mediatore ai sensi del D.lgs. 28/2010 e pubblicista
PROGRAMMA
II modulo: La fideiussione bancaria e la Centrale Rischi in Italia
Martedì 05.10.2021 (h. 13.30/16.30)
- Le caratteristiche del contratto e la distinzione dagli altri negozi di garanzia;
- Il modello ABI: le clausole vincolanti per il cliente e le ipotesi di nullità;
- L’evoluzione giurisprudenziale e la tutela del fideiussore;
- La morte del fideiussore e gli effetti sugli eventuali eredi;
- I vari sistemi di informazioni creditizie e la normativa applicabile: SIC, CRIF, CTC, CAI, CR;
- Il funzionamento delle varie Centrali Rischi e la natura delle notizie;
- La gestione delle errate rilevazioni e delle illegittime segnalazioni;
- La tutela del cliente nella dottrina e nella giurisprudenza: la riservatezza delle notizie e il diritto al risarcimento dei danni.
Si chiede il riconoscimento di n.3 crediti formativi ordinari per ciascun modulo, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento per la formazione continua, volendo considerare la durata dell’evento, la coerenza dei temi trattati con le finalità del regolamento, l’attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali ed interdisciplinari, nonchè l’esperienza e le competenze specifiche dei relatori.
🚣♀️ AVVIO MEDIAZIONE (elabora modulo avvio online) 🚣♀️ADESIONE MEDIAZIONE (elabora modulo adesione online) 🚣♀️MODULISTICA elabora procura c.d. negoziale |
![]() Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |