Regolamento recante approvazione delle indennità' spettanti agli organismi di conciliazione
DECRETO 23 luglio 2004 , n. 223 Regolamento recante approvazione delle indennità' spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 e, in particolare, il comma 3, ove si dispone che «con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'ammontare minimo e massimo delle indennita' spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e il criterio di calcolo, nonche' i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennita' proposte dagli organismi costituiti da enti privati»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 aprile 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. 1245/U-24/36-7 del 20 maggio 2004;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per «indennita» l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di conciliazione fornito dagli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e privati iscritti al registro di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
Art. 2.Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l'ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennita' spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici di diritto interno a norma dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, nonche' i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennita' proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 5 del 2003.
Art. 3.Criteri di composizione dell'indennita'
1. L'indennita' comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di conciliazione.
2. Per le spese di avvio del procedimento e' dovuto da ciascuna
parte un importo di Euro 30,00 che deve essere versato dalla parte istante al momento del deposito della domanda di conciliazione e dalla parte aderente alla procedura al momento del deposito della risposta.
3. Le spese di avvio non sono dovute qualora le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta.
4. Per le spese di conciliazione e' dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
5. L'importo massimo delle spese di conciliazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella A allegata al presente decreto, puo' essere aumentato in misura non superiore al 5% tenuto conto della particolare importanza, complessita' o difficolta' dell'affare.
6. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione e' liberamente determinato.
7. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
8. Il valore della lite e' indicato nella domanda di conciliazione a norma del codice di procedura civile.
9. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
10. Le spese di conciliazione devono essere corrisposte prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione in misura non inferiore alla meta'; in caso contrario, l'organismo comunica la sospensione del procedimento; intervenuto il pagamento, il procedimento e' riassunto secondo le modalita' disciplinate dal regolamento di procedura dell'organismo.
11. Le spese di conciliazione comprendono anche l'onorario del conciliatore per l'intero procedimento di conciliazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso in cui il procedimento prosegua a cura di un collegio di conciliatori.
12. Le spese di conciliazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento.
13. Ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo, gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno possono liberamente stabilire gli importi di cui al comma 4.
Art. 4. Invarianza della spesa
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 5.Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 luglio 2004
Il Ministro della giustizia Castelli
Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 68 Tabella A (allegata all'articolo 3 del decreto recante approvazione delle indennita' spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5)
Valore della lite | Spesa | (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000 | |Euro 40 da Euro 1.001 |a Euro 5.000 |Euro 100 da Euro 5.001 |a Euro 10.000 |Euro 200 da Euro 10.001 |a Euro 25.000 |Euro 300 da Euro 25.001 |a Euro 50.000 |Euro 500 da Euro 50.001 |a Euro 250.000 |Euro 1.000 da Euro 250.001 |a Euro 500.000 |Euro 2.000 da Euro 500.001 |a Euro 2.500.000 |Euro 4.000 da Euro 2.500.001 |a Euro 5.000.000 |Euro 6.000 Oltre Euro 5.000.000 | |Euro 10.000
🚣♀️ AVVIO MEDIAZIONE (elabora modulo avvio online) 🚣♀️ADESIONE MEDIAZIONE (elabora modulo adesione online) 🚣♀️MODULISTICA elabora procura c.d. negoziale |
![]() Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |