18 maggio 2021 - h 13.30 - convegno di gruppo in videoconferenza
18 maggio 2021 - h 13.30 - La responsabilità genitoriale al tempo dei Social: l’evoluzione e l’attualizzazione dei principi espressi dall’articolo 2048 c.c. - RELATORI Prof. Edoardo Arena, Docente di Informatica Giuridica e Forense, CTU Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario Penale di Roma e Perito presso il medesimo Tribunale - Avv. Mauro Monaco, Avvocato del Foro di Roma - Avv. Maria Luisa Bortolozzi, Avvocato del Foro di Roma - Dott.ssa Fiorella Mandaglio, Commissario Aggiunto della Polizia Locale - Convegno di gruppo in videoconferenza - Accreditato dal C.N.F. – due crediti formativi ordinari
2. delibera di accreditamento C.N.F.
CONVEGNO di gruppo IN VIDEOCONFERENZA
La responsabilità genitoriale al tempo dei Social: l’evoluzione e l’attualizzazione dei principi espressi dall’articolo 2048 c.c.
Martedì 18 Maggio 2021 h. 13:30-16:30
PROGRAMMA
- La responsabilità genitoriale nel contesto sociale e tecnologico attuale;
- Social, videogame (Microsoft Xbox, Sony Playstation PSP-4, le consolle di gioco collegate alla rete);
- Challenge game: responsabilità genitoriale online alla luce dell’articolo 2048 c.c. e dell’articolo 8 del GDPR;
- Contratti online stipulati dal minore oppure dai genitori per consentire al minore di utilizzare i servizi online, i disclaimer, l’utilizzo lecito ed illecito dei software di controllo;
- La responsabilità civile nei casi di Cyberbullismo.
RELATORI
Prof. Edoardo Arena
Docente di Informatica Giuridica e Forense
CTU Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario Penale di Roma e Perito presso il medesimo Tribunale
Avv. Mauro Monaco
Avvocato del Foro di Roma
Avv. Maria Luisa Bortolozzi
Avvocato del Foro di Roma
Dott.ssa Fiorella Mandaglio
Commissario Aggiunto della Polizia Locale
Si chiede il riconoscimento di n. 2/3 crediti formativi obbligatori, trattando il convegno di ordinamento professionale e deontologia.
Ai sensi degli artt. 20 e 21 del Regolamento per la formazione continua, si prega di voler considerare la durata dell’evento, la coerenza dei temi trattati con le finalità del regolamento, l’attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali ed interdisciplinari, nonché l’esperienza e le competenze specifiche dei relatori.
INFORMAZIONI:
🚣♀️ AVVIO MEDIAZIONE (elabora modulo avvio online) 🚣♀️ADESIONE MEDIAZIONE (elabora modulo adesione online) 🚣♀️MODULISTICA elabora procura c.d. negoziale |
![]() Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |