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2.1.2 gli atti notificabili

2.1.2 Principi generali: gli atti notificabili

    Gli atti notificabili in proprio

-gli atti in materia civile e amministrativa;

-gli atti stragiudiziali.

L’avvocato non può notificare in proprio gli atti di esclusiva competenza dell’ufficiale giudiziario e precisamente: -l’intimazione dei testi art. 250 c.p.c. (esclusa quella diretta predisposta dal legale con RR, -Il preavviso di sfratto; - i pignoramenti immobiliari e presso terzi, -le offerte reali

-materia penale

Non si possono notificare in proprio, perché non previsto dalla legge, gli atti giudiziari in materia penale (atto di costituzione di parte civile, atto di intimazione di testi.

-materia tributaria

 

 l'Orario per la notifica

La notifica a mezzo Ufficiale giudiziario può essere fatta, ai sensi dell’art.147 c.p.c., dalle ore 7 fino alle ore 21.

La notifica a mezzo PEC eseguita dopo le ore 21 si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.


  la competenza territoriale

L’avvocato che notifica in proprio non ha limiti di competenza territoriale.

 

Giurisprudenza

Questioni attinenti alla relativa competenza territoriale

Il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla legge n. 53 del 1994 (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull'eliminazione del coinvolgimento della figura dell'ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio. Ne consegue che - a differenza di quanto avviene per l'ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale - nei confronti dell'avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria. (Fattispecie relativa alla notificazione di una sentenza impugnata con ricorso per cassazione). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1938 del 19/02/2000

 

In tema di notificazione eseguita dall'avvocato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, non può configurarsi alcuna questione di competenza per territorio, detta legge non ponendo limiti territoriali alla potestà notificatoria in essa contemplata. (Fattispecie relativa alla notificazione di un ricorso per cassazione). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10077 del 25/06/2003

Consiglio di Stato 5185/2015)


il perfezionamento della notifica

Il perfezionamento della notifica in proprio segue i principi generali e, pertanto, anche il principio della scissione degli effetti per il notificante e per il destinatario prevista dall’art. 149 c.p.c. (Sentenza della corte costituzionale n. 477/2002)

 

Giurisprudenza:

Principio della scissione degli effetti per il notificante e per il destinatario

Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario, previsto dall'art. 149 cod. proc. civ., è applicabile anche alla notificazione effettuata dall'avvocato, munito della procura alle liti e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine cui è iscritto, a norma dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53. Ne consegue che, per stabilire la tempestività o la tardività della notifica, rileva unicamente la data di consegna del plico all'agente postale incaricato del recapito secondo le modalità stabilite dalla legge 20 novembre 1982, n. 890. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15234 del 03/07/2014

Mancato perfezionamento per ragioni non imputabili al notificante procedimento civile

In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso la tardività del ricorso per cassazione - per inosservanza del termine annuale, ex art. 327 cod. proc. civ., nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009 - in quanto l'atto risultava rispedito per la notifica al domiciliatario in seguito alla riattivazione del procedimento notificatorio effettuata, successivamente alla scadenza del termine lungo, dopo pochi giorni dalla conoscenza dell'esito negativo del primo per irreperibilità del destinatario). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6846 del 22/03/2010

Perfezionamento nei riguardi del notificante

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il principio, derivante dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 della legge n. 53 del 1994, essendo irrilevante la diversità soggettiva dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale dell'avvenuta esecuzione delle formalità richieste presso l'Ufficio postale, non estendendosi il potere di certificazione, attribuito al difensore dall'art. 83 cod. proc. civ. alla data dell'avvenuta spedizione, e non essendo una regola diversa desumibile dal sistema della legge n. 53 del 1994. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tempestivamente proposto un ricorso per cassazione spedito al sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza, come da attestazione dell'ufficio postale apposta su "striscette" meccanizzate applicate alle buste recanti le copie del ricorso notificate ai controricorrenti e da questi prodotte). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17748 del 30/07/2009

Perfezionamento nei riguardi del notificante e del destinatario

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito della pronunzia n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, ossia con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione soltanto alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento del plico postale che lo contiene. Tale principio ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 legge n. 53 del 1994, irrilevante essendo al riguardo, nei limiti di tale richiamata normativa, il dato soggettivo dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato.(In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto tempestivamente proposto un ricorso incidentale spedito entro i quaranta giorni, ma ricevuto dopo tale termine dal destinatario). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6402 del 01/04/2004

Perfezionamento

La notificazione di un atto processuale a mezzo del servizio postale eseguita, ai sensi della legge 4 settembre 1994, n. 53, da un avvocato munito di procura alle liti e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine di appartenenza, si perfeziona, in forza del rinvio operato dall'art. 3, comma terzo, di detta legge alla disciplina della legge 20 novembre 1982, n. 890, con la consegna del plico al destinatario da parte dell'agente postale, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento che fa piena prova dell'avvenuta consegna e della data di essa. Ne consegue, nel caso in cui il servizio postale sia utilizzato per la notifica del ricorso per cassazione, che per accertare la tempestività di quest'ultimo è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso, dal quale rilevare la data di perfezionamento della notifica. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13922 del 25/09/2002

   gli adempimenti successivi alla notifica

La notifica di alcuni atti determina la necessità da parte del notificante di effettuare anche alcuni adempimenti successivi previsti dal codice.

Per gli atti di impugnazione e gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo l’avvocato deve dare avviso alla Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.

Per l’intimazione di sfratto notificata in proprio, qualora l’atto non sia stato ricevuto personalmente dal destinatario l’avvocato deve inviare la raccomandata ai sensi dell’art. 660 c.p.c.

Giurisprudenza

Appello - omesso deposito della copia presso la segreteria della commissione tributaria provinciale contenzioso tributario

In tema di contenzioso tributario, ai fini della regolare proposizione dell'appello dinanzi alle commissioni tributarie regionali, la notifica a mezzo posta, eseguita ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, equivale in tutto e per tutto a quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, con la conseguenza che l'inammissibilità, prevista dalla seconda parte del comma 2 dell'art. 53, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo modificato dall'art. 3-bis del d.l. 30 settembre 2005 n. 203 convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248), nel caso di omesso deposito della copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale, che ha pronunciato la sentenza impugnata, deve ritenersi riferita non agli atti di appello notificati per posta ai sensi della menzionata legge n. 53 del 1994, ma solo al caso in cui la notifica sia stata eseguita a mezzo raccomandata, così come consentito dall'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 6811 del 24/03/2011

Onere del difensore di depositare la copia dell'atto notificato in cancelleria ex art. 123 disp. att. cod. proc. civ.

In tema di notificazione delle impugnazioni, l'omissione del deposito prescritto dall'art. 123 disp. att. cod. proc. civ., posto a carico del difensore notificante dall'art. 9 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, non produce la nullità della notifica, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge; infatti, questa norma ricollega tale sanzione, oltre che alla mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge ed all'incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica, alla inosservanza delle "disposizioni di cui agli articoli precedenti", ma tale ultima espressione ellittica va riferita a quegli scarti dal modello legale, verificatisi nel procedimento di notifica, che abbiano inciso sul suo regolare perfezionamento e non anche all'omissione di un adempimento che si colloca, teleologicamente e temporalmente, su di un pian distinto ed ulteriore. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4704 del 25/02/2011