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domenico_condello |
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Oggi il Consiglio nazionale forense
ha anticipato, in un incontro con gli Ordini forensi, le
Unioni la Cassa, l’Oua e le associazioni due
importanti progetti sui temi al centro dell’agenda
politica. Il Consiglio nazionale forense ha
presentato oggi, in un incontro che si è tenuto a Roma due
importanti progetti in tema di revisione della geografia
giudiziaria e di indicazione dei parametri per la
liquidazione delle spese giudiziali da parte del
giudice, anticipando il lavoro che il governo starebbe
conducendo per attuare le norme previste nella legge
Stabilità e nel decreto Cresci-Italia ed evidenziandone
le oggettive contraddizioni.
12 Maggio 2012 -
Avvocati
-
Guida per la
determinazione del compenso dopo l’abrogazione delle tariffe forensi
l
contratti tipo d’opera professionale -
Il regolamento ed i
parametri del Consiglio Nazionale Forense
(12 Maggio 2012).a
cura di
Domenico Condello.
Invio del volume
in formato pdf per posta
elettronica. E' richiesto un rimborso spese di segreteria di € 5,00 (Cinque)>>>>> |
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Convegni -
Eventi |
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Convegno
-
Roma - 15 Maggio
2012 h. 13-16 -
L’abrogazione delle tariffe forensi e le nuove
modalità per la determinazione del compenso agli Avvocati
Legge 24.3.2012, n. 27
- Sede: Aula seminari
Cassa Forense - Via Ennio Quirino Visconti 8
-
3 crediti
formativi di deontologia delibera Consiglio Ordine di Roma - Relatore: Avv. Domenico Condello,
Consigliere del'Ordine degli Avvocati di Roma – Docente di
Informatica giuridica e Diritto dell’Informatica alle Università
Luspio e G. Marconi di Roma - Organizzazione a cura di
Foroeuropeo,
Avvocati per l'Europa e
professionisti
X
l'italia
Convegno
-
Roma -
16 Maggio 2012
- 17 Maggio
2012 h. 13 -16
(iscrizioni chiuse)
L’abrogazione delle tariffe forensi e le nuove
modalità per la determinazione del compenso agli Avvocati
Legge 24.3.2012, n.27 (c.d. Liberalizzazioni)
- Sede:
Parco Tirreno
– Suite Hotel & Residence – Via Aurelia 480 -
Teatro Manzoni
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3 crediti
formativi di deontologia delibera Consiglio Ordine di
Roma - Relatore: Avv. Domenico Condello,
Consigliere del'Ordine degli Avvocati di Roma – Docente di
Informatica giuridica e Diritto dell’Informatica alle Università
Luspio e G. Marconi di Roma - Organizzazione a cura di Foroeuropeo,
Avvocati per l'Europa e professionisti
X
l'italia |
Avvocati -
Guida
per la determinazione del compenso
dopo l’abrogazione delle tariffe forensi
l
contratti tipo d’opera professionale
Il regolamento ed
i parametri del Consiglio Nazionale Forense
(12 Maggio 2012).a
cura di Domenico Condello.
Invio
del volume in formato pdf per posta
elettronica.
E' richiesto un rimborso spese di segreteria di € 5,00 (Cinque)
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Convegno
-
Roma - 23 Maggio 2012 - h. 13 -16
(iscrizioni chiuse)
Responsabilità professionale del
medico e della struttura sanitaria
–
Sede: Corte d’Appello – Aula
Italia - tre
crediti formativi ordinari delibera Consiglio Ordine di Roma - Relatori : Avv. Domenico Condello,
Avv. Chiara Scigliano, Avv. Cesare Della Rocca,
Dr.ssa Annalisa Chiarenza - Magistrato 13° Sez. Tribunale di
Roma, Avv. Fabio Caiaffa - Organizzazione a cura di
Foroeuropeo,
Avvocati per l'Europa e professionisti
X
l'italia
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Osservatorio
forense:
C.N.F - OUA - Cassa Forense - Ordini Avvocati |
Oggi il Consiglio nazionale forense
ha anticipato, in un incontro con gli Ordini forensi, le
Unioni la Cassa, l’Oua e le associazioni due
importanti progetti sui temi al centro dell’agenda
politica. E sulla riforma dell’ordinamento forense il
parere del presidente emerito della Consulta Piero
Alberto Capotosti avverte: è illegittimo intervenire con
regolamento ministeriale sulla distinzione tra funzioni
amministrative e disciplinari di Cnf e Ordini. Il
Consiglio nazionale forense ha presentato oggi, in un
incontro che si è tenuto a Roma (presenti 121 Ordini, 5
Unioni, la Cassa, Aiga, Uif e Unione camere civili) due
importanti progetti in tema di revisione della geografia
giudiziaria e di indicazione dei parametri per la
liquidazione delle spese giudiziali da parte del
giudice, anticipando il lavoro che il governo starebbe
conducendo per attuare le norme previste nella legge
Stabilità e nel decreto Cresci-Italia ed evidenziandone
le oggettive contraddizioni.
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Concorsi
- Offerte di lavoro - Convenzioni
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Attualità -
Leggi - Articoli
- Sentenze
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Nome - cognome - modifica delle disposizioni in
materia di stato civile - PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2012, n. 54 Regolamento recante modifica delle
disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e
del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396. Gazzetta n. 108 del 10 maggio 2012
12 Maggio 2012 -
Professori
universitari - Lettori di madre lingua straniera - Successiva assunzione quali
collaboratori esperti linguistici - Diritti quesiti nel precedente rapporto -
Conservazione
I lettori di madre lingua
straniera, successivamente assunti quali collaboratori esperti
linguistici, conservano i diritti acquisiti nel precedente
rapporto nei soli casi indicati dall'art. 4, comma 3, del d.l.
n. 120 del 1995, convertito nella legge n. 236 del 1995, e cioè
- come confermato dalla disposizione interpretativa introdotta
con l'art. 26 della legge n. 240 del 2010 - qualora fossero
titolari dei contratti a termine di cui all'art. 28 del d.P.R.
n. 382 del 1980 in servizio nell'anno accademico 1993/1994 o
fossero cessati dal servizio per scadenza del termine
dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da
inidoneità o soppressione del posto. Ne consegue che la "fictio"
della continuità del rapporto, con le relative garanzie di
stabilità, non si estende al lettore già titolare di rapporto a
tempo indeterminato poi estinto in forza di licenziamento per
giustificato motivo oggettivo. Corte di Cassazione, Sez. L,
Sentenza n. 152 del 11/01/2012
....
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Avvocati
- Deontologia - Onorari - Formazione e aggiornamento |
La sospensione cautelare a tempo indeterminato
non ha natura di sanzione, poiché costituisce un provvedimento amministrativo e
non giurisdizionale, a carattere provvisorio, con il quale si realizzano e si
anticipano le garanzie per l'ipotesi di futuro accertamento della colpevolezza
del professionista, senza tuttavia alcuna presunzione al riguardo. Dalla natura
amministrativa del provvedimento cautelare consegue pertanto la non
applicabilità allo stesso della disposizione sulla sospensione del procedimento
disciplinare vero e proprio, ossia del procedimento diretto all'irrogazione
delle sanzioni previste dall'ordinamento. Ai sensi dell'art. 43 L.P.,
l'audizione del professionista costituisce una fase obbligata del procedimento
diretto all'adozione della sospensione cautelare e presupposto indefettibile
della legittimità della pronunzia cautelare dell'organo disciplinare. L'obbligo
imprescindibilmente fissato dalla legge di sentire l'incolpato non viene meno se
non nell'ipotesi di assoluta impossibilità (ad es., latitanza, irreperibilità,
etc.), sicché va annullata la decisione che disponga la sospensione cautelare
laddove il Consiglio non fornisca alcuna prova della impossibilità di procedere
all'audizione del professionista che alleghi per motivi i salute un legittimo
impedimento a presentarsi all'udienza, senza disporre il rinvio d'ufficio e non
provvedendo altrimenti a siffatto adempimento (ad esempio, mediante l'audizione
a domicilio dell'incolpato, anche a mezzo di delega conferita a un numero
ristretto di Consiglieri). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di
Modena, 8 marzo 2011). Consiglio Nazionale Forense decisione del 15-12-2011, n.
195
Costituisce principio costante quello secondo cui la specificità dei motivi del
gravame, necessaria ai fini dell'ammissibilità del ricorso, richiede
l'indicazione chiara ed inequivoca, ancorché succinta, delle ragioni di fatto e
di diritto della doglianza, tale da consentire l'identificazione esatta dei
limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al
riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l'impugnazione
generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con
chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame e quali siano le
censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione. (Dichiara
inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 21 settembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense decisione del 15-12-2011, n. 184
L'omessa indicazione della norma deontologica
violata non determina l'invalidità del procedimento disciplinare, atteso che,
per pacifica e consolidata giurisprudenza, la contestazione, se adeguatamente
specificata in ordine all'indicazione dei comportamenti addebitati e tale da
garantire all'incolpato la predisposizione di una difesa compiuta ed efficace,
non richiede né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare, né la
individuazione delle norme deontologiche che si assumono violate. La
predeterminazione e la certezza dell'incolpazione può essere invero ricollegata
a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività, considerata
peraltro la norma di chiusura di cui all'art. 60 c.d.f., ove si precisa che le
disposizioni del codice costituiscono semplice "esemplificazione dei
comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei
principi generali espressi". Non può ritenersi viziata la decisione del C.d.O.
nel caso in cui sia dedotta dal ricorrente la presenza nel Collegio Giudicante,
come relatore ed estensore della pronuncia, del Consigliere dell'Ordine da cui
sia stata svolta l'istruttoria e a cui sarebbe da riferirsi la formulazione del
capo d'incolpazione, attesa la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione
sull'applicabilità dei principi di terzietà del giudice e di separazione tra le
funzioni requirente e giudicante al procedimento disciplinare condotto dai
Consigli territoriali, che ha natura amministrativa e non giurisdizionale.
Realizza l'ipotesi prevista dall'art. 37 c.d.f. in materia di conflitto
d'interessi il comportamento dell'avvocato che, al di là dell'effettività o
potenzialità del conflitto, si presenti agli occhi della collettività come chi
accetti un mandato da un soggetto che sia suo avversario in altro processo.
(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 21 aprile 2008)Consiglio
Nazionale Forense decisione del15-12-2011, n. 199
12 Maggio 2012 -
Professionisti
- Previdenza Riduzione del contributo ex art. 10 della legge n. 773 del 1982 -
Operatività per l'anno d'iscrizione e per i due anni successivi - Sussistenza -
Estensione al quarto anno L'art. 10,
quarto comma, della legge 20 ottobre 1982 n. 773, di riforma
della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei
geometri, in cui è previsto che "per i geometri che iniziano la
professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa
prima di aver compiuto i 25 anni di età, il contributo di cui ai
primi due commi del presente articolo è ridotto alla metà per
l'anno di iscrizione e per i due anni successivi" va
interpretato nel senso che la riduzione ivi contemplata va
calcolata sui contributi soggettivi che il professionista è
tenuto a versare nelle annualità espressamente contemplate dalla
norma e non già anche sul contributo che il medesimo dovrà
corrispondere nel quarto anno d'iscrizione, ancorché tale
contributo debba essere determinato percentualmente al reddito
professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale
risultante dalla relativa dichiarazione ai fini IRPEF. Corte di
Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1111 del 26/01/2012
. . . . . . . .
precedenti in archivio sugli avvocati
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Condominio |
Il
condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica
distinta da quella dei singoli condomini, i quali sono
rappresentati dall'amministratore e non costituiscono un'entità
diversa da quest'ultimo; ne consegue che, ove la sentenza di
primo grado emessa in un giudizio di impugnazione di una
delibera assembleare sia stata notificata all'amministratore,
tale notifica è idonea a far decorrere il termine breve per
l'impugnazione anche rispetto ai condomini che non erano
costituiti nel giudizio di primo grado, né la sentenza d'appello
è censurabile per non aver disposto l'integrazione del
contraddittorio, non essendo configurabile alcuna ipotesi di
litisconsorzio processuale. Corte di Cassazione, Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 177 del 11/01/2012
I manuali giuridici:
Compensi
spettanti ai periti, consulenti tecnici,
interpreti e traduttori
.......visualizza
precedenti in archivio>> |
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Civile
- Procedura civile
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Esecuzione forzata Opposizione
all'esecuzione - Distinzione dall'opposizione agli atti
esecutivi Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 952 del
24/01/2012
In tema di risarcimento del danno da
fatto illecito, il "dies a quo" dal quale la prescrizione
comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il
soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere,
usando l'ordinaria diligenza - sufficiente conoscenza della
rapportabilità causale del danno lamentato. Corte di Cassazione, Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 1263 del 27/01/2012
Contratti - Invalidità - Nullità -
Cause - Va perciò affermato il principio di diritto - a
cui la Corte di merito non si è attenuta nella sentenza in
questa sede impugnata - che la forma scritta è richiesta per la
validità del c.d. contratto- quadro col quale l'intermediario si
obbliga a prestare il servizio di negoziazione di strumenti
finanziari in favore del cliente, ma non anche per i singoli
ordini che, in base a tale contratto, vengano poi impartiti dal
cliente all'intermediario medesimo, la cui validità non è
soggetta a requisiti di forma. Corte di Cassazione, Sez. 1,
Sentenza n. 384 del 13/01/2012Ai
sensi dell'art. 757 cod. civ., la vendita da parte di un coerede
dei diritti allo stesso spettanti su alcuni beni facenti parte
della comunione ereditaria, avendo effetti puramente
obbligatori, non fa subentrare l'acquirente nella comunione
stessa, a meno che non risulti, anche attraverso il
comportamento delle parti (rappresentato, ad esempio,
dall'inserimento dell'acquirente nella gestione della
comunione), l'intenzione delle stesse, pur attraverso la
menzione dei soli beni economicamente più significativi, di
trasferire l'intera quota spettante all'alienante. Corte di
Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 737 del 19/01/2012Ai fini
della legittimità del recesso di cui all'art. 1385 cod. civ.,
come in materia di risoluzione contrattuale, non è sufficiente
l'inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non
scarsa importanza prevista dall'art. 1455 cod. civ., dovendo il
giudice tenere conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento
sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione
della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da
escludere per la controparte l'utilità del contratto alla
stregua dell'economia complessiva del medesimo. - Corte di
Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 409 del 13/01/2012
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precedenti in archivio
civile e procedura >>>
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Fallimento
Procedure concorsuali
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precedenti in archivio fallimento
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Penale e
Procedura penale |
È illegittimo il provvedimento del Tribunale del
riesame che abbia confermato l'ordinanza cautelare utilizzando gli esiti delle
operazioni di intercettazione, qualora la difesa non abbia previamente ottenuto
la copia delle registrazioni tempestivamente richiesta ed autorizzata dal
pubblico ministero a causa di ritardi imputabili alla segreteria di
quest'ultimo. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 8921 del 24/02/2012
Cc. (dep. 06/03/2012 )
Il provvedimento di custodia
cautelare disposto dal giudice che, contestualmente, si dichiari
incompetente, viene, a tutti gli effetti, sostituito dalla
ordinanza pronunciata nei termini di legge dal giudice
competente, sicché i termini di durata della custodia cautelare
decorrono "ex novo" dall'emissione di quest'ultima. (In
motivazione la Corte ha sottolineato la non assimilabilità di
tale fattispecie a quella delle cosiddette "contestazioni a
catena" riguardante, invece, ordinanze autonome e
contemporaneamente efficaci). Corte di Cassazione, Sez. 1,
Sentenza n. 5896 del 01/02/2012 Cc. (dep. 15/02/2012 )
La preclusione del giudicato assolutorio,
modulandosi sul dato formale dell'imputazione, involge tutto l'arco temporale
della contestazione della permanenza, dal termine iniziale fino a quello finale
se indicato, ovvero, nel caso di contestazione in forma cosiddetta aperta, fino
alla data della sentenza di primo grado, non potendo rilevare che nel giudizio
definito con assoluzione il P.M. abbia addotto - o il giudice assunto - prove
che concernono la permanenza della condotta criminosa per tutto - ovvero,
soltanto per parte - del relativo arco temporale. Corte di Cassazione, Sez.
1, Sentenza n. 4796 del 25/01/2012 Cc. (dep. 07/02/2012 )
. . . . . precedenti
in archivio penale e procedura
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Avvocati: |
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1_lato
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5_in_evidenza
Notizie in evidenza
Marzo 2012 -
Abogado - Iscrizione nella
Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal
Consiglio dell’Ordine - abuso del diritto comunitario
Anche a non voler considerare
la particolare modalità di superamento degli esami “a distanza”,
dato l’esiguo periodo d’esercizio della professione forense nello
Stato membro d’origine (peraltro non documentato), pur nel rispetto
del requisito formale (l’iscrizione nell’Albo) posto dalle norme
comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista nei
diversi Paesi dell’Unione Europea, non si versi nel caso,
obiettivamente tutelato dalla Direttiva 98/5/CE, di un
professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l’esercizio
della propria attività in altro Stato membro dell’Unione Europea;
bensì in quello, concretante il sopra descritto abuso del diritto
comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva
per la quale, nonostante il rispetto formale delle condizioni
previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla
normativa stessa non è stato perseguito dalla normativa stessa non è
stato perseguito e raggiunto; dall’altro, un elemento soggettivo,
consistente nella volontà di ottenere un vantaggio (quello di
esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di
un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto
dall’art. 33, co. 5, della Costruzione), attraverso un uso
eterodosso della normativa comunitaria, mediante la creazione
artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Ne
consegue che la domanda d’iscrizione non può essere accolta
Consiglio Nazionale Forense decisione n. 50 del 15.03.2012
Marzo 2012 -
Società
tra professionisti -
Il
Senato in sede di conversione modifica la normativa sulle società
tra professionisti.
art. 10. è consentita la costituzione di società per l'esercizio
di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli
societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero
di soci non inferiore a tre.
Febbraio 2012 -
Codice
di procedura civile - le modifiche - Disposizioni urgenti per l'efficienza
della giustizia civile
TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212 Testo
del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011 ), coordinato con la
legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: (( «Disposizioni
urgenti per l'efficienza della giustizia civile.» )). Gazzetta n. 42
del 20 febbraio 2012 |
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La
mappa della giustizia in Italia:
indirizzi e numeri telefonici di uffici giudiziari, istituti
penitenziari, uffici di esecuzione penale esterna, strutture
minorili, archivi notarili, commissariati agli usi civici e
direzioni antimafia, ricercabili anche a partire dal territorio per
il quale sono competenti o in cui operano.
Aprile 2012 -
Avvocati - Cassa
Forense - Trattamenti assistenziali in favore di avvocati pensionati
ultraottantenni
Per gli avvocati titolari di pensione a carico della Cassa Forense
che abbiano compiuto ottanta anni di età è prevista l’erogazione su
domanda di un contributo assistenziale, in presenza dei requisiti
previsti dall’art. 21 del Regolamento per l’Assistenza.
Avvocati - Cassa Forense -
Polizza per la Responsabilità Civile Professionale.
Cassa Forense ha rinnovato ed aggiornato la convenzione con
Assicurazioni Generali S.p.A. relativa alla Polizza per la
Responsabilità Civile Professionale.
Le
foto della Festa per il
10 anniversario di ForoEuropeo e
11° di Avvocati per l'Europa
Presentazione del Comitato di
solidarietà fra noi
liberi professionisti Onlus
Uffici
Giudiziari/Ordini
(Sedi - Competenza - Siti): - Foro
Roma/Distretto Lazio, -Foro di Milano/Distretto; -Corte di appello di Torino
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