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Concorsi
- Offerte di lavoro |
Custodi
giudiziari Roma - Presentazione domanda disponibilità aperta a tutti gli
Avvocati senza limiti di età - Domande entro il 15
febbraio 2012
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
ROMA - ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI AD ESSERE
DELEGATI ALLE VENDITE E ALLA CUSTODIA DEI BENI PIGNORATI - TRIENNIO
2012 / 2014 - Il termine per la presentazione delle domande per
essere inseriti nell'elenco degli avvocati abilitati ad essere
delegati alle vendite e alla custodia dei beni pignorati ex art. 169
ter e 179 ter disp. att. c.p.c. per il triennio 2012 / 2014 è
fissato al 15 febbraio 2012.
Professione
di consulente in proprieta' industriale -
Esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente
in proprieta' industriale, in materia di brevetti per invenzioni,
modelli di utilita', disegni e modelli, nuove varieta' vegetali e
topografie dei prodotti a semiconduttori, per l'anno 2011 MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO CONCORSO (scad. 16 febbraio 2012) Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 4 del 17-1-2012
Commissari
della Polizia di Stato - Concorso
per 80 commissari: pubblicati i 5 mila quesiti
-Sono stati pubblicati i 5 mila
quesiti della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami,
per il conferimento di ottanta posti di Commissario del ruolo dei
Commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale
del 18 novembre 2011.
21 Gennaio 2012 -
ForoEuropeo
intende costituire un gruppo di studio, che si riunirà a Roma,
costituito da avvocati esperti in diritto societario e tributario,
per esaminare le problematiche relative alla nuove società tra
professionisti come previste dalla nuova normativa. Per partecipare
inviare una e mail all'indirizzo
segreteria@foroeuropeo.it
21 Gennaio 2012 -
Avvocati - Cassa Forense -
Polizza per la Responsabilità Civile Professionale. Cassa Forense ha
rinnovato ed aggiornato la convenzione con Assicurazioni Generali
S.p.A. relativa alla Polizza per la Responsabilità Civile
Professionale.
Tale aggiornamento, previsto all’art. 1 del
"Protocollo di intesa", è il primo effettuato dal dicembre 2001,
data di decorrenza della Convenzione, e riqualifica le condizioni in
essere per offrire in tutte le opzioni un livello di copertura e
protezione adeguate al contesto attuale. Per poter aderire o
rinnovare la Polizza è necessario recarsi presso una qualsiasi
Agenzia territoriale delle Assicurazioni Generali S.p.A. Si
riportano una sintesi delle nuove condizioni che saranno operative a
decorrere dalla data del 1.2.2012 (premi comprensivi di imposte).
21 Gennaio 2012 -
Avvocati
- Polizza Sanitaria - rinnovo ed estensione al nucleo familiare
i benefici della polizza sanitaria collettiva "Grandi Interventi
Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi - SCADE
IL 29 FEBBRAIO 2012 LA FACOLTA' DI ESTENDERE AI FAMILIARI LA
GARANZIA SANITARIA UNISALUTE
21 Gennaio 2012 -
Famiglia - Matrimonio - Divorzio -
Impugnazioni - Proposizione dell'appello con citazione
Nel procedimento d'impugnazione delle sentenze di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, il giudizio di appello è soggetto al rito camerale, onde
l'impugnazione va proposta con ricorso e non con atto di citazione, che resta
peraltro ammissibile, purché, nel termine perentorio di trenta giorni dalla
notificazione della sentenza di primo grado, sia non soltanto notificato, ma
altresì depositato in cancelleria, con l'iscrizione della causa al ruolo. Corte
di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21161 del 13/10/2011
21 Gennaio 2012 -
Famiglia - Matrimonio - Nullità - Violenza e
errore - Coabitazione per oltre un anno dalla scoperta dell'errore
Eccepita improponibilità della domanda ex art.122, ult. comma, cod. civ. -
Accertamento probatorio officioso - In tema di azione di nullità del matrimonio,
qualora il fatto di cui all'ultimo comma dell'art. 122 cod. civ. - cioè la
coabitazione per un anno dalla scoperta dell'errore - risulti dagli atti, la
decadenza della relativa azione può essere rilevata d'ufficio dal giudice,
essendo la materia del matrimonio sottratta alla disponibilità delle parti;
qualora poi l'improponibilità della domanda, come nella specie, venga eccepita
dalla parte interessata, il giudice non può ritenersi limitato, per quanto
riguarda l'accertamento dei fatti che integrano la decadenza, dalle affermazioni
della parte stessa, essendo libero, in materia di prove, di apprezzare ed
utilizzare tutto il materiale probatorio acquisito al processo. Corte di
Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18988 del 16/09/2011
21 Gennaio 2012 -
Avvocato
- Procedimento disciplinare - Natura del giudizio di appello -
Revisio prioris instantiae - Mancata specificazione dei motivi di
impugnazione - Indicazione chiara ed univoca ragioni fatto e diritto
- Rapporti con la controparte - Richiesta di compenso professionale
alla controparte
Secondo consolidata
giurisprudenza, il giudizio di appello demandato al C.N.F. si
configura come una revisio prioris instantiae e non come un iudicium
novum. Ne consegue che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, è
necessaria l'indicazione chiara ed inequivoca delle ragioni di fatto
e diritto poste a fondamento delle doglianze, espresse in forma tale
da consentire l'identificazione esatta delle questioni che si
intendono sottoporre al vaglio del nuovo giudice.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante
l'avvocato che impropriamente richieda le spese legali, ad esso
dovute dai propri clienti, direttamente al debitore e senza darne
comunicazione ai clienti medesimi, e che allo stesso tempo, dopo
averle ricevute, le fatturi quali pagamento di prestazione
professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di
Omissis, 14 dicembre 2009) - Consiglio Nazionale Forense, decisione
del 28-09-2011, n. 147
21 Gennaio 2012 -
Avvocati - Soggetto non abilitato alla
professione e non iscritto in nessun Albo o Registro tenuto da un
Consiglio dell'Ordine
- Utilizzo sulla propria carta intestata
la dicitura "studio legale" - Parere Consiglio nazionale forense
21-09-2011, n. 86
21 Gennaio 2012 -
Avvocati - Onorario previsto per la redazione di contratti
relativamente ad una transazione conclusa in pendenza e con
riferimento ad un procedimento civile, ma al di fuori dell'attività
di udienza -
Qualora una controversia venga definita mediante
verbale di conciliazione troverà esclusivamente applicazione la
tariffa giudiziale e, in particolare, le voci di onorario delle
prestazioni eseguite prima dell'accordo e in relazione a
quest'ultimo la sola voce di onorario - Qualora, invece, la lite
venga definita transattivamente attraverso un accordo extra
processuale, non è dovuto l'onorario di cui alla voce 21 oltre alle
voci di onorario applicabili in relazione alle prestazioni
effettivamente svolte nel giudizio l'avvocato dovrà chiedere quale
compenso dovuto per la transazione i soli onorari previsti a tale
proposito, in particolare, soltanto quelli che riguardano
specificatamente l'attività correlata alla definizione transattiva,
quali le conferenze di trattazione, la corrispondenza e l'attività
di redazione del contratto - Parere Consiglio nazionale forense
21-09-2011, n. 82
21 Gennaio 2012 -
Avvocato
- Procedimento disciplinare - Rapporti con il giudicato penale -
Sentenza di patteggiamento - Valutazione del giudice disciplinare -
Limiti - Giudicato
In tema di rapporti tra la
sentenza di patteggiamento ed il grado di autonomia di valutazione
in ordine al disvalore della condotta da riconoscersi al giudice
disciplinare (nella specie, l'aver posto in essere una situazione di
incompatibilità con l'esercizio della professione), quest'ultimo,
alla luce del quadro normativo conforme a costituzione, non può
spingersi oltre nello scrutinio del fatto quale risulta
irretrattabilmente scolpito nella sentenza di applicazione della
pena su richiesta, così come deve ritenersi ad esso preclusa
qualsiasi indagine circa l'illiceità del fatto e la responsabilità
dell'interessato: tanto più quando il ricorrente, come nel caso di
specie, non offra comunque argomenti al fine di consentire -
conformemente ad un recente orientamento del giudice di legittimità
che consente al giudice disciplinare di contestualizzare il fatto
entro i limiti non contrastanti col giudicato formatosi - una
diversa valutazione degli accadimenti risultanti dalla sentenza di
patteggiamento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di
Genova, 12 luglio 2007) - Consiglio Nazionale Forense, decisione del
29-09-2011, n. 149
21 Gennaio 2012 -
Avvocato
- Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Archiviazione
dell'esposto - Impugnazione - Inammissibilità - Ricorso proposto
dall'esponente - Difetto di legittimazione all'impugnativa ex art.
50 r.d.l. n. 1578/33
Al soggetto che, mediante il
proprio esposto, ha dato origine al procedimento disciplinare non
spetta una autonomo potere di impugnazione, per il quale sono
legittimati esclusivamente il professionista contro cui si procede
ed il procuratore generale presso la Corte d'Appello, ai sensi
dell'art. 50, L.P. In materia disciplinare, l'impugnazione è
consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento
disciplinare, e tale non può essere considerata il decreto di
archiviazione, che è provvedimento antecedente all'apertura del
procedimento con il quale viene manifestata la volontà di non
iniziare l'azione disciplinare ex officio e che, in seguito a nuovi
accertamenti, è pur sempre suscettibile di revoca, non dando esso
luogo a preclusioni di alcun genere. (Dichiara inammissibile il
ricorso avverso decisione C.d.O. di Vercelli, 9 novembre 2010)
- Consiglio Nazionale Forense, decisione del 04-10-2011,
n. 155
il Codice
deontologico
forense aggiornato:
indice analitico
--- indice sistematico
21 Gennaio 2012 -
Mediazione - Omologazione -
Rigetto istanza omologazione ai sensi dell’ art.12 D.Lgs. n.28/20 10
del processo verbale di mediazione
la “regolarità formale” del
verbale deve avere ad oggetto: 1) la sottoscrizione delle parti e
del mediatore; 2) la dichiarata titolarità del sottoscrittore
mediatore del suo legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli
di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il
Ministero della Giustizia; 4) la provenienza del verbale da un
organismo iscritto nel registro ex artt.3 e 4 D.M. n.180/2010; 5)
l’inserimento nel verbale degli estremi di tale iscrizione al
registro; 5) la riconducibilità dell’ accordo all’ambito della
mediazione ex art.2 e cioè l’appartenenza dell’ accordo alla materia
civile e commerciale; Tribunale di Modica - Sentenza 9 dicembre 2011
15 Gennaio 2012 -
Mediazione
civile e commerciale - l’art.
5, comma I, d.lgs 28/2010 sottopone al tentativo obbligatorio di
mediazione le controversie in materia di “diritti reali” e, quindi, di fatto
anche l’azione per la declatoria di usucapione. Va, però rilevato che, in
questo caso, il verbale di conciliazione non può offrire all’attore
un risultato equivalente a quello della sentenza.
La conciliazione, infatti, non può determinare in favore dell’attore
l’acquisto a titolo originario potendogli solo far conseguire
eventualmente il bene immobile a titolo derivativo - il verbale di
conciliazione che accerta l’usucapione non è trascrivibile - Tribunale Varese, ordinanza 20 dicembre 2011
- Il provvedimento è pubblicato e massimato sul sito web ilcaso.it
-
Trib. Varese, ordinanza 20 dicembre 2011 1
15 Gennaio 2012 -
Mediazione
civile e commerciale -
Responsabilità civile per “diffamazione
con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità”. -
dichiarazioni e sms che la parte convenuta avrebbe reso e invitato
sul luogo di lavoro -
Orbene, l’art. 5, comma 1, d.lgs 28/2010
prevede testualmente l’obbligo della
mediazione (per quanto qui interessa) per “chi intende esercitare in giudizio
un’azione relativa ad una controversia in materia di da responsabilità da
diffamazione a mezzo della voce o del telefono non integra gli estremi di quella
a mezzo stampa, essendo evidente la disomogeneità strutturale e generica dei due
strumenti diffamatori. La norma non è quindi applicabile nel caso di specie - Tribunale Varese, ordinanza 20 dicembre 2011
- Il provvedimento è pubblicato e massimato sul sito web ilcaso.it Trib. Varese, ordinanza 20
dicembre 2011 2
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Amministrazione
giudiziaria beni e imprese |
1 Ottobre 2011 -
Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136. Gazzetta n. 226 del 28 settembre
2011
21 Gennaio 2012 -
Condominio
- Contributi e spese condominiali - Soggetti obbligati
Comproprietari di unità
immobiliare sita in condominio - Oneri condominiali - Solidarietà -
Sussistenza - Fondamento - Conseguenze nel giudizio dinanzi al
giudice di pace - I comproprietari di un'unità immobiliare sita in
condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio
medesimo, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto
obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della
porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi
rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in
virtù del principio generale dettato dall'art. 1294 cod. civ.
(secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà
si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza
che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai
comproprietari in forza di titoli diversi. Trattandosi di un
principio informatore della materia, al rispetto di esso è tenuto il
giudice di pace anche quando decida secondo equità ai sensi
dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.. (Nella specie, la
S.C. ha chiarito che il principio espresso non si pone in contrasto
con quello già enunciato da Sez. Un. n. 9148 del 2008, riguardando
quest'ultima pronuncia la diversa problematica delle obbligazioni
contratte dal rappresentante del condominio verso i terzi e non la
questione relativa al se le obbligazioni dei comproprietari inerenti
le spese condominiali ricadano o meno nella disciplina del condebito
ad attuazione solidale). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n.
21907 del 21/10/2011
I manuali giuridici:
Compensi
spettanti ai periti, consulenti tecnici,
interpreti e traduttori
21 Gennaio 2012 -
Proprietà - Regolamento di confini - Azioni a
difesa
Eccezione di usucapione sollevata dal convenuto e fondata sull'accessione del
possesso - Prova in ordine all'avvenuta "traditio" del bene oggetto del possesso
in base a contratto astrattamente idoneo a trasferirne la proprietà - Chi
intende avvalersi dell'accessione del possesso di cui all'art. 1146, secondo
comma, cod. civ., per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini
dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente
idoneo (ancorché invalido o proveniente "a non domino") a giustificare la "traditio"
del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con
riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso. Ne
consegue che il convenuto in azione di regolamento di confini che eccepisca
l'intervenuta usucapione invocando l'accessione del possesso, deve fornire la
prova dell'avvenuta "traditio" in virtù di un contratto comunque volto a
trasferire la proprietà del bene in questione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 22348 del 26/10/2011
21 Gennaio 2012 -
Transazione avente ad oggetto danni futuri -
Ammissibilità - Accertamento - Giudice di merito - Insindacabilità in sede di
legittimità
Il danneggiato, anche dopo aver transatto la lite col danneggiante, può
sempre domandare il risarcimento dei danni sopravvenuti e non ragionevolmente
prevedibili al momento della transazione, a nulla rilevando che la transazione
abbia previsto l'estinzione del diritto al risarcimento anche dei danni futuri,
potendo tale previsione riguardare solo quelli, tra i danni futuri,
ragionevolmente prevedibili al momento della stipula; stabilire, poi, se un
determinato tipo di danno sia o meno prevedibile all'epoca della transazione è
accertamento di fatto riservato al giudice di merito. (Fattispecie in tema di
danni derivanti da opere di ristrutturazione edilizia eseguite in proprietà
altrui). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 20981 del 12/10/2011
21 Gennaio 2012 -
Opposizione - Ingiunzione - Decreto - Ordinario
giudizio di cognizione - Valutazione autonoma della fondatezza della domanda -
Specifica ed espressa domanda del ricorrente -
L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di
cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se
l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma
valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la
fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per
contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda
l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una
pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece,
sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto
opposto. Ne consegue che il giudice che dichiari nullo il decreto per nullità
della procura ed emetta una sentenza di condanna non incorre in alcuno dei vizi
di cui all'art. 112 cod. proc. civ., non configurando l'opposizione
un'impugnazione del decreto. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 20613 del
07/10/2011
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21 Gennaio 2012 -
Responsabilità civile - Tutela aquiliana del
credito - Lesione derivante da fatto illecito soggetto all'applicazione di uno
speciale criterio di imputazione - Fattispecie di cui all'art. 2054, secondo
comma, c. c.
Applicabilità anche alla domanda del terzo creditore nei confronti del
responsabile del fatto illecito - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze -
Soggezione del diritto al risarcimento del creditore anche al termine breve di
prescrizione ed alla disciplina di proponibilità della domanda di cui alla legge
n. 990 del 1990 - In tema di tutela aquiliana del credito, ove la lesione della
pretesa creditoria (nella specie, da prestazione lavorativa del dipendente)
derivi da un fatto per la cui imputabilità la legge preveda uno speciale
criterio di imputazione - come nel caso dell'art. 2054, secondo comma, cod. civ.
- quello stesso criterio trova applicazione anche nella causa promossa dal
creditore nei confronti del responsabile del fatto illecito, non essendovi
ragioni per limitarne l'applicabilità al solo caso della domanda proposta
direttamente dalla vittima primaria, giacché il fatto genetico del danno è il
medesimo anche per gli altri soggetti danneggiati. Ne consegue - nell'anzidetta
fattispecie di lesione del credito derivante da sinistro stradale cui trovi
applicazione l'art. 2054 cod. civ. - che il diritto al risarcimento del terzo
titolare del diritto di credito è soggetto allo stesso termine di prescrizione
(nella specie, due anni ex art. 2947, secondo comma, cod. civ.) ed alle stesse
condizioni di proponibilità contemplate dalla legge per far valere i diritti
derivanti dai danni da circolazione stradale (nella specie, richiesta ex art. 22
della legge n. 990 del 1969). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22402 del
27/10/2011
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giuridica
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Diritto dell'informatica -
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Università a. a.
2011-2012 -
Attività didattica
del Prof. Avv. Domenico Condello >>
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8 gennaio 2012 -
Estinzione del processo - mancanza di deposito
della istanza di trattazione comunicativa dell'interesse a
proseguire - Dal 1° gennaio 2012 comincerà a decorrere il
termine semestrale per l'assolvimento del nuovo onere processuale introdotto
nell'ordinamento dall'art. 26, n. 1, della Legge di stabilità (così come
novellato dall'art. 14 del Decreto Legge n. 212 del 22 dicembre 2011) Attenzione
non è più prevista la comunicazione informativa dalle Cancelleria.
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1_lato
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Un
romanzo da leggere -
Condotto con notevole perizia narrativa, <Il Grande Corruttore> si
rivela un romanzo che attrae chi desideri comprendere, senza
rinunciare al piacere della lettura, il buio della nostra società.
Un testo spietato e senza
indulgenze, duro e violento proprio come la società che rappresenta;
un testo scritto per essere storia di una realtà accerchiata dalla
corruzione, devastata dal crollo etico delle istituzioni, ostile e
cupa.
Giuseppe Pititto Il Grande
Corruttore - Fazi Editore
Aderisci
al Comitato di
solidarietà fra noi liberi professionisti Onlus
Non ti
costa nulla: basta una dichiarazione d'impegno di destinare al
Comitato, dal 2012,
la quota del cinque per
mille prevista dal vigente ordinamento fiscale
Il Comitato si propone di perseguire finalità di solidarietà sociale
e di prestare assistenza socio-sanitaria e di beneficenza in favore
dei soggetti che hanno aderito e che si trovano in situazione di
necessità per eventi particolari ai quali non si possa altrimenti
porre rimedio. -
Per aderire >>>>
Le
foto della Festa per il
10 anniversario di ForoEuropeo e
11° di Avvocati per l'Europa
Presentazione del Comitato di
solidarietà fra noi
liberi professionisti Onlus |
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