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Speciale tariffe
forensi |
Avvocati
- Guida per la
determinazione del compenso dopo l’abrogazione delle tariffe forensi
l
contratti tipo d’opera professionale -
Il regolamento ed i
parametri del Consiglio Nazionale Forense
(12 Maggio 2012).a
cura di
Domenico Condello.
Invio del volume
in formato pdf per posta elettronica. E' richiesto un rimborso spese di segreteria di € 5,00 (Cinque) >>>>>
12 Maggio 2012 -
Tariffe
abrogate - La bozza dei parametri per calcolare il costo
delle prestazioni professionali - la proposta del Cnf, sulla
revisione della geografia giudiziaria governo in
contraddizione: non applica la spending review. In arrivo i
parametri per calcolare il costo delle prestazioni
professionali
Oggi il Consiglio nazionale forense
ha anticipato, in un incontro con gli Ordini forensi, le
Unioni la Cassa, l’Oua e le associazioni due
importanti progetti sui temi al centro dell’agenda
politica. E sulla riforma dell’ordinamento forense il
parere del presidente emerito della Consulta Piero
Alberto Capotosti avverte: è illegittimo intervenire con
regolamento ministeriale sulla distinzione tra funzioni
amministrative e disciplinari di Cnf e Ordini. Il
Consiglio nazionale forense ha presentato oggi, in un
incontro che si è tenuto a Roma (presenti 121 Ordini, 5
Unioni, la Cassa, Aiga, Uif e Unione camere civili) due
importanti progetti in tema di revisione della geografia
giudiziaria e di indicazione dei parametri per la
liquidazione delle spese giudiziali da parte del
giudice, anticipando il lavoro che il governo starebbe
conducendo per attuare le norme previste nella legge
Stabilità e nel decreto Cresci-Italia ed evidenziandone
le oggettive contraddizioni.
24 Marzo 2012 -
Disposizioni
sulle professioni regolamentate - Abrogazione delle tariffe -
Compenso ai professionisti
L'art. 9 delle legge di conversione (L. 27/2012) a confronto con
l'art. 9 del D.L. 1/20122. Le modifiche in evidenza |
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Concorsi
- Offerte di lavoro - Convenzioni
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Famiglia
- Minori - Adozione - Separazione - Divorzio
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Famiglia - Scioglimento matrimoni - divorzio
Decesso dell'obbligato - ex coniuge avente diritto all'assegno - Assegno a
carico dell'eredità ex art. 9-bis legge n. 898 del 1970 - Condizioni -
Quantificazione - Criteri - Stato di bisogno - Valutazione - Riferimenti al
contesto socio-economico del richiedente e del "de cuius", in analogia a quanto
previsto dall'art. 438 cod. civ. - L'assegno a carico dell'eredità, previsto
dall'art. 9 bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (non modificato dalla legge
6 marzo 1987, n. 74) in favore dell'ex coniuge in precedenza beneficiario
dell'assegno di divorzio, avendo natura assistenziale, postula che il medesimo
si trovi in stato di bisogno, vale a dire manchi delle risorse economiche
occorrenti per soddisfare le essenziali e primarie esigenze di vita. Pertanto,
detto assegno va quantificato in relazione al complesso degli elementi
espressamente indicati nello stesso art. 9-bis, cioè tenendo conto, oltre che
della misura dell'assegno di divorzio, dell'entità del bisogno, dell'eventuale
pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità
degli eredi e delle loro condizioni economiche. A tale riguardo, l'entità del
bisogno deve essere valutata non già con riferimento alle norme dettate da leggi
speciali per finalità di ordine generale di sostegno dell'indigenza, bensì in
relazione al contesto socio-economico del richiedente e del "de cuius", in
analogia a quanto previsto dall'art. 438 cod. civ. in materia di alimenti. Corte
di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1253 del 27/01/2012
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precedenti in archivio
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Avvocati
- Deontologia - Onorari - Formazione e aggiornamento |
Adozione di pena disciplinare -
Consiglio dell'ordine territoriale - Citazione dell'incolpato a comparire -
Necessità - Principio generale - Configurabilità - Provvedimento di sospensione
cautelare - Mancata convocazione dell'interessato - Nel procedimento
disciplinare a carico degli avvocati, il principio di cui all'art. 45 del r.d.l.
27 novembre 1933, n. 1578 - secondo cui il Consiglio dell'ordine territoriale
non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l'incolpato sia stato
citato a comparire davanti ad esso - assume valenza di un principio generale,
volto a garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa. Ne
consegue che, dovendosi applicare tale principio anche per l'adozione di
provvedimenti cautelari, è affetto da nullità insanabile il provvedimento del
Consiglio dell'ordine territoriale che abbia inflitto la sospensione cautelare
dall'esercizio della professione all'esito di una riunione alla quale
l'interessato non sia stato convocato. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n.
3182 del 01/03/2012
Definizione del giudizio con
pronuncia di incompetenza per valore del giudice adito - Statuizione sulle spese
- Espressa riserva al giudice dichiarato competente - Ammissibilità - Esclusione
- Fondamento - Conseguenze - Liquidazione delle spese - Allorquando il giudice
declina la propria competenza per valore, a favore di quella del giudice di
competenza per valore superiore, chiudendo il processo davanti a sé, è tenuto a
provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia
al giudice dichiarato competente e, nella conseguente liquidazione, deve essere
attribuito alla controversia, a questi soli fini esaminata, il valore massimo
della competenza del giudice che declina la competenza, ai sensi del D.M. 8
aprile 2004, n.127. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1191 del 27/01/2012
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Locazione
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Domanda di sfratto per morosità - Competenza per
territorio del giudice dove ha sede la società, ex art. 57 d.lgs. n. 58 del 1998
- Esclusione - Giudice competente - In tema di regolamento di competenza,
l'azione di sfratto per morosità (e la successiva fase a cognizione piena che ne
sia seguita) introdotta da una società di gestione del risparmio (SGR) in
liquidazione coatta amministrativa, come tale soggetta alla disciplina di cui
all'art. 83 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (applicabile anche alle SGR in
virtù del richiamo di cui all'art. 57 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), non
può ritenersi compresa fra «le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla
liquidazione», per le quali il secondo inciso del comma 3 dell'art. 83 prevede
che «è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede
legale»; ne consegue che, trattandosi di una controversia di natura locativa, la
competenza territoriale deve essere radicata nel luogo ove si trova l'immobile
locato ai sensi dell'art. 661 cod. proc. civ.. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 1119 del 26/01/2012
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archivio sulle locazioni >>> |
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Condominio |
T itolari
di diritti reali sulle singole unità immobiliari - Sussistenza - Conduttore
dell'immobile locato - Esclusione - Limiti - Deliberazioni in materia di servizi
di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Il potere di impugnare le
deliberazioni condominiali compete, per il disposto dell'art. 1137 cod. civ., ai
titolari di diritti reali sulle singole unità immobiliari, anche in caso di
locazione dell'immobile, salvo che nella particolare materia dei servizi di
riscaldamento e di condizionamento d'aria, per la quale la decisione e,
conseguentemente, la facoltà di ricorrere al giudice, sono attribuite ai
conduttori. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 869 del 23/01/2012
Diramazioni dalla colonna
condominiale di scarico - Condutture a servizio dei singoli appartamenti -
Proprietà esclusiva - Sussistenza - Raccordo tra la colonna condominiale e lo
scarico dei singoli appartamenti (braga) - Bene condominiale - In tema di
condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1117, terzo comma, cod. civ., la
proprietà dei tubi di scarico dei singoli condomini si estende fino al punto del
loro raccordo con l'innesto nella colonna verticale, all'altezza di ciascun
piano dell'edificio. Ne consegue che la parte della colonna di scarico che,
all'altezza dei singoli piani dell'edificio condominiale, funge da raccordo tra
tale colonna e lo scarico dei singoli appartamenti (braga) va qualificato come
bene condominiale, proprio in relazione alla sua funzione e in quanto
strutturalmente collegata al tratto verticale dello scarico, del quale
costituisce parte essenziale. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 778 del
19/01/2012
I manuali giuridici:
Compensi
spettanti ai periti, consulenti tecnici,
interpreti e traduttori
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Civile
- Procedura civile
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Consulenza tecnica d'ufficio -
Onere di anticipazione delle spese - Liquidazione provvisoria a carico di una
sola parte - Opposizione - Rigetto - Ricorribilità per cassazione - È
inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., contro
l'ordinanza del presidente del tribunale che rigetta l'opposizione avverso il
provvedimento con cui, nel corso del giudizio civile di merito, il giudice ponga
a carico di una sola parte l'onere di anticipare le spese della consulenza
tecnica d'ufficio, costituendo tale decisione un provvedimento ordinatorio
discrezionale e provvisorio, che non pregiudica il diritto di azione ed è
conforme ai principi regolatori del processo civile, per i quali le spese dei
mezzi istruttori vanno anticipate, salvo il loro recupero ex art. 91 cod. proc.
civ., dalle parti istanti, anche se delle relative risultanze possono avvalersi
pure le altre. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 179 del 11/01/2012
Domande o eccezioni nuove in essa
contenute - Inammissibilità - Intervento innovativo di terzo all'udienza di
precisazione delle conclusioni - Estensione ad esso in comparsa conclusionale
dell'eccezione di prescrizione già proposta in giudizio - La comparsa
conclusionale assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle
eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il
contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni
nuove. Sicché, mentre è inammissibile l'eccezione di prescrizione in essa
formulata per la prima volta, è invece ammissibile detta eccezione quando essa,
già tempestivamente sollevata, sia stata soltanto estesa alla parte che abbia
proposto un intervento innovativo in causa all'udienza di precisazione delle
conclusioni. Infatti, atteso che l'intervento innovativo (sia esso principale,
sia adesivo autonomo) non incontra preclusioni assertive, ma soggiace a quelle
istruttorie in ragione del tempo in cui si dispiega, il debitore ha facoltà, nel
primo atto successivo, di opporre all'interveniente la medesima prescrizione già
tempestivamente eccepita nei confronti dell'altra parte. Corte di Cassazione,
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 315 del 12/01/2012
"Overrulling" - Applicabilità della precedente
giurisprudenza consolidata (c.d. "prospective overruling") - Esclusione -
Ragioni - Risalenza del mutamento di giurisprudenza - Rilevanza - Fattispecie.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3042 del 28/02/2012
Liquidazione di compenso - Vincolo
di solidarietà tra più convenuti - Statuizione generica di pagamento a carico di
"parte convenuta" - Correzione o integrazione del giudice dell'opposizione a
precetto - Obbligo di pagamento posto dal giudice di merito genericamente
a carico di parte convenuta - Vincolo di solidarietà in presenza di più
convenuti - Sussistenza - Reinterpretazione del titolo esecutivo da parte del
giudice dell'opposizione a precetto - Possibilità - Esclusione - Fondamento. -
Reinterpretazione del titolo esecutivo da parte del giudice dell'opposizione a
precetto - La liquidazione del compenso in favore del consulente d'ufficio,
disposta genericamente da parte del giudice di merito a carico di 'parte
convenuta, implica l'obbligo del relativo pagamento a carico di tutti i
convenuti, se più di uno, senza che al giudice dell'opposizione al precetto sia
consentito, con un'inammissibile riapplicazione della normativa già apprezzata
dal giudice cui risale la formazione del titolo esecutivo, procedere ad
integrazione e sostanziale correzione di quest'ultimo, sul presupposto che la
relativa condanna non sia stata pronunciata in modo conforme alla disciplina
sulla liquidazione delle spese. (Nella specie, il giudice dell'opposizione a
precetto aveva posto le spese di liquidazione della ctu solo a carico di alcuni
dei convenuti). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1183 del
27/01/2012
Giurisdizione penale e civile, da
un lato, e giurisdizione contabile, dall'altro - Reciproca indipendenza -
Sussistenza - Interferenza - Configurabilità - Limiti - Questione di
giurisdizione - La giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la
giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro
profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale e
l'eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone
esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità da far
valere davanti alla Corte dei Conti, senza dar luogo ad una questione di
giurisdizione. (Fattispecie relativa ad azione di responsabilità promossa dalla
Procura della Corte dei Conti nei confronti di liberi professionisti nominati
consulenti tecnici del P.M., già condannati penalmente in relazione ai medesimi
fatti). Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 11 del 04/01/2012
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precedenti in archivio
civile e procedura >>> |
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Fallimento -
Procedure concorsuali
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Giudizio intrapreso dalla
procedura - Credito opposto in compensazione - Eccezione riconvenzionale -
Preventiva verificazione del credito - Necessità - Esclusione - Fondamento -
Elementi distintivi dalla domanda riconvenzionale - Nel giudizio proposto dagli
organi della liquidazione coatta amministrativa per ottenere la condanna al
pagamento di un debito di un terzo nei confronti della debitrice sottoposta alla
procedura concorsuale, l'eccepibilità in compensazione di un credito dello
stesso terzo verso la debitrice non è condizionata alla preventiva verificazione
di tale credito, purchè sia stata fatta valere come eccezione riconvenzionale;
con quest'ultima, infatti, sono introdotte richieste che, restando nell'ambito
della difesa, ampliano il tema della controversia, ma al solo fine di conseguire
la reiezione della domanda, dato che al diritto fatto valere dall'attore viene
opposto un diritto idoneo a paralizzarlo, mentre con la vera e propria domanda
riconvenzionale il convenuto, traendo occasione da quella avanzata nei suoi
confronti, chiede un provvedimento giudiziale a sè favorevole, che gli
attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti con la
domanda principale. Ne consegue che solamente con riferimento all'eventuale
eccedenza del credito del terzo verso il debitore non può essere pronunciata
sentenza di condanna nei confronti della procedura, dovendo per essa essere
proposta un'autonoma istanza di insinuazione al passivo. Corte di Cassazione,
Sez. 3, Sentenza n. 64 del 10/01/2012
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precedenti in archivio fallimento
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Rc-auto - Sanzioni
- Contravvenzioni -
Circolazione stradale |
V eicoli
adibiti al servizio di persone invalide munite di contrassegno - Accertata sosta
su isola di traffico interdetta alla sosta ed alla fermata - Presunzione di
intralcio e pericolo per la circolazione - Configurabilità - Deroga al detto
divieto - L'utilizzo degli autoveicoli per il trasporto delle persone invalide,
in possesso dello specifico contrassegno, non esime dal rispetto dei divieti
imposti dall'art. 158 codice della strada (nella specie, il divieto di fermata e
sosta su isola di traffico realizzata mediante segnaletica orizzontale, come
tale riservata alla canalizzazione delle correnti di traffico ed in nessun modo
occupabile), per la presunzione, accordata dal legislatore, nel caso delle
specifiche violazioni previste da detta norma, di intralcio e pericolo per la
circolazione che non è derogata dall'art. 11, comma 1, del d.P.R. 24 luglio
1996, n. 503. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 168 del 11/01/2012
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Responsabilità
- Responsabilità
professionale
-
Risarcimento danni |
Opere di escavazione sul fondo -
Danno alle proprietà confinanti - Responsabilità del proprietario del fondo e
committente - Configurabilità - Responsabilità oggettiva - Esclusione - Condotta
colposa - Escavazione o opere intraprese dal proprietario sul proprio
fondo - Danni causati ai vicini - Responsabilità diretta del proprietario -
Opere date in appalto - Ininfluenza Limiti - Responsabilità oggettiva del
committente - Esclusione - Condotta colposa - Responsabilità per danni-
Per i danni arrecati a terzi - Concorrente o esclusiva - Condizioni - Ingerenza
effettiva o "culpa in eligendo" - Prova - Il proprietario il quale faccia
eseguire opere di escavazione nel proprio fondo risponde direttamente del danno
che derivi alle proprietà confinanti, anche se ha dato in appalto l'esecuzione
delle opere, e ciò indipendentemente dal suo diritto ad ottenere la rivalsa nei
confronti dell'appaltatore, la cui responsabilità si aggiunge alla sua, ma non
la esclude; la responsabilità del proprietario committente non opera tuttavia in
senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, poiché l'autonomia con cui
vengono eseguiti i lavori determina, di regola, una responsabilità esclusiva in
capo all'appaltatore, a meno che il committente non si sia ingerito con
direttive vincolanti, così da ridurre l'appaltatore, attenuandone o escludendone
la responsabilità, al rango di "nudus minister", in parte o "in toto" ovvero
quando la responsabilità del committente si fondi su una "culpa in eligendo",
per aver affidato l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea. Corte di
Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 538 del 17/01/2012
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Avvocati: |
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1_lato
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