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Corso di Amministratore giudiziario beni sequestrati e confiscati -
Nuove opportunità per l'Avvocatura
Master breve teorico e pratico - 15 Giugno - 14 Luglio 2012 - 40 ore  - sono ancora disponibili 40 posti - Sede: Roma - Parco Tirreno (Suite Hotel & Residence) Via Aurelia 480 - (350 metri da: Metro stazione Cornelia e Piazza Irnerio)  -  Il Corso si articola in 4 moduli di studio, per complessive 40 ore di lezioni da svolgersi, con la formula “week end”, nelle giornate del venerdì e del sabato (ogni unità “week” consta di n. 10 ore - 6 ore al venerdì e 4 ore al sabato)
Organizzato da Avvocati per l'Europa - Agenzia Formativa - Decreto Miur 3-8-2011 - Obiettivi:
Formare esperti e qualificati professionisti in grado di operare a supporto della magistratura nell’attività di custodia, gestione e amministrazione dei patrimoni sequestrati e confiscati.   Destinatari:Liberi professionisti in campo economico o forense, che abbiano svolto o intendano svolgere il mandato di custode – amministratore giudiziario. Laureati nell’area dell’Economia e/o del Diritto che intendano specializzarsi in tale settore. Richiesto patrocinio all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Crediti formativi del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

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Convegni - Eventi     

Convegno - Roma - 23 Maggio 2012 - h. 13 -16 (iscrizioni chiuse)
Responsabilità professionale del medico e della struttura sanitaria Sede: Corte d’Appello – Aula Italia - tre crediti formativi ordinari  delibera Consiglio Ordine di Roma  - Relatori : Avv. Domenico Condello, Avv. Chiara Scigliano, Avv. Cesare Della Rocca,  Dr.ssa Annalisa Chiarenza - Magistrato 13° Sez. Tribunale di Roma, Avv. Fabio Caiaffa - Organizzazione a cura di Foroeuropeo, Avvocati per l'Europa e professionisti X l'italia

Convegno -  Aprilia (LT) - 25 Maggio 2012 - Ore 14,30 / 17,30
 
S ala Conferenze HOTEL ENEA - Aprilia (LT) - Via del Commercio, 1 - LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: PROSPETTIVE E QUESTIONI AD UN ANNO DALL’ENTRATA IN VIGORE - Relatori: Dott.ssa Rosaria Giordano (Magistrato del Tribunale di Latina)  - Dott.ssa Chiara Albanese (Commercialista) - Prof. Avv. Domenico Condello (Consigliere del’Ordine degli Avvocati di Roma - Docente di Informatica giuridica e Diritto dell’Informatica alle Università Luspio e G. Marconi di Roma) IL Avv. Maddalena Tinto (Presidente Associazione Forense Avvocati Aprilia - Avvocato del Foro di Latina)

Avvocati -
Guida per la determinazione del compenso dopo l’abrogazione delle tariffe forensi. l contratti tipo d’opera professionale
Il regolamento ed i parametri del Consiglio Nazionale Forense (12 Maggio 2012).
a cura di
 Domenico Condello.
 Invio del volume in formato pdf  per posta elettronica. E' richiesto un rimborso spese di segreteria di € 5,00 (Cinque)

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Osservatorio forense: C.N.F - OUA - Cassa Forense - Ordini Avvocati


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Speciale tariffe forensi

Avvocati -  Guida per la determinazione del compenso dopo l’abrogazione delle tariffe forensi  l contratti tipo d’opera professionale - Il regolamento ed i parametri del Consiglio Nazionale Forense (12 Maggio 2012).a cura di Domenico Condello. Invio del volume in formato pdf  per posta elettronica. E' richiesto un rimborso spese di segreteria di € 5,00 (Cinque) >>>>>

12 Maggio 2012 -
Tariffe abrogate - La bozza dei parametri per calcolare il costo delle prestazioni professionali - la proposta del Cnf, sulla revisione della geografia giudiziaria governo in contraddizione: non applica la spending review. In arrivo i parametri per calcolare il costo delle prestazioni professionali

Oggi il Consiglio nazionale forense ha anticipato, in un incontro con gli Ordini forensi, le Unioni la Cassa, l’Oua e le associazioni due importanti progetti sui temi al centro dell’agenda politica. E sulla riforma dell’ordinamento forense il parere del presidente emerito della Consulta Piero Alberto Capotosti avverte: è illegittimo intervenire con regolamento ministeriale sulla distinzione tra funzioni amministrative e disciplinari di Cnf e Ordini. Il Consiglio nazionale forense ha presentato oggi, in un incontro che si è tenuto a Roma (presenti 121 Ordini, 5 Unioni, la Cassa, Aiga, Uif e Unione camere civili) due importanti progetti in tema di revisione della geografia giudiziaria e di indicazione dei parametri per la liquidazione delle spese giudiziali da parte del giudice, anticipando il lavoro che il governo starebbe conducendo per attuare le norme previste nella legge Stabilità e nel decreto Cresci-Italia ed evidenziandone le oggettive contraddizioni.

24 Marzo 2012 - Disposizioni sulle professioni regolamentate - Abrogazione delle tariffe - Compenso ai professionisti
L'art. 9 delle legge di conversione (L. 27/2012) a confronto con l'art. 9 del D.L. 1/20122. Le modifiche in evidenza
 

 
Concorsi - Offerte di lavoro - Convenzioni

 
 
Attualità - Leggi - Articoli - Sentenze  


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Famiglia - Minori - Adozione - Separazione - Divorzio

19 Maggio 2012 - Famiglia - Divorzio - L'assegno a carico dell'eredità, previsto dall'art. 9 bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 

Famiglia  -  Scioglimento matrimoni - divorzio Decesso dell'obbligato - ex coniuge avente diritto all'assegno - Assegno a carico dell'eredità ex art. 9-bis legge n. 898 del 1970 - Condizioni - Quantificazione - Criteri - Stato di bisogno - Valutazione - Riferimenti al contesto socio-economico del richiedente e del "de cuius", in analogia a quanto previsto dall'art. 438 cod. civ. - L'assegno a carico dell'eredità, previsto dall'art. 9 bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (non modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74) in favore dell'ex coniuge in precedenza beneficiario dell'assegno di divorzio, avendo natura assistenziale, postula che il medesimo si trovi in stato di bisogno, vale a dire manchi delle risorse economiche occorrenti per soddisfare le essenziali e primarie esigenze di vita. Pertanto, detto assegno va quantificato in relazione al complesso degli elementi espressamente indicati nello stesso art. 9-bis, cioè tenendo conto, oltre che della misura dell'assegno di divorzio, dell'entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. A tale riguardo, l'entità del bisogno deve essere valutata non già con riferimento alle norme dettate da leggi speciali per finalità di ordine generale di sostegno dell'indigenza, bensì in relazione al contesto socio-economico del richiedente e del "de cuius", in analogia a quanto previsto dall'art. 438 cod. civ. in materia di alimenti. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1253 del 27/01/2012

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Avvocati - Deontologia - Onorari - Formazione e aggiornamento

19 Maggio 2012 - Procedimento del giudizio disciplinare nei confronti di un avvocato

Adozione di pena disciplinare - Consiglio dell'ordine territoriale - Citazione dell'incolpato a comparire - Necessità - Principio generale - Configurabilità - Provvedimento di sospensione cautelare - Mancata convocazione dell'interessato - Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il principio di cui all'art. 45 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 - secondo cui il Consiglio dell'ordine territoriale non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso - assume valenza di un principio generale, volto a garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa. Ne consegue che, dovendosi applicare tale principio anche per l'adozione di provvedimenti cautelari, è affetto da nullità insanabile il provvedimento del Consiglio dell'ordine territoriale che abbia inflitto la sospensione cautelare dall'esercizio della professione all'esito di una riunione alla quale l'interessato non sia stato convocato. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3182 del 01/03/2012

19 Maggio 2012 - Le spese giudiziali civili in giudizio con pronuncia di incompetenza per valore del giudice adito 

Definizione del giudizio con pronuncia di incompetenza per valore del giudice adito - Statuizione sulle spese - Espressa riserva al giudice dichiarato competente - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Liquidazione delle spese - Allorquando il giudice declina la propria competenza per valore, a favore di quella del giudice di competenza per valore superiore, chiudendo il processo davanti a sé, è tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente e, nella conseguente liquidazione, deve essere attribuito alla controversia, a questi soli fini esaminata, il valore massimo della competenza del giudice che declina la competenza, ai sensi del D.M. 8 aprile 2004, n.127. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1191 del 27/01/2012

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Locazione

19 Maggio 2012 - Locazione Domanda di sfratto per morosità  Competenza per territorio del giudice dove ha sede la società

Domanda di sfratto per morosità - Competenza per territorio del giudice dove ha sede la società, ex art. 57 d.lgs. n. 58 del 1998 - Esclusione - Giudice competente - In tema di regolamento di competenza, l'azione di sfratto per morosità (e la successiva fase a cognizione piena che ne sia seguita) introdotta da una società di gestione del risparmio (SGR) in liquidazione coatta amministrativa, come tale soggetta alla disciplina di cui all'art. 83 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (applicabile anche alle SGR in virtù del richiamo di cui all'art. 57 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), non può ritenersi compresa fra «le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione», per le quali il secondo inciso del comma 3 dell'art. 83 prevede che «è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale»; ne consegue che, trattandosi di una controversia di natura locativa, la competenza territoriale deve essere radicata nel luogo ove si trova l'immobile locato ai sensi dell'art. 661 cod. proc. civ.. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1119 del 26/01/2012

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Condominio

19 Maggio 2012 - Deliberazioni in materia di servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria - condominio

Titolari di diritti reali sulle singole unità immobiliari - Sussistenza - Conduttore dell'immobile locato - Esclusione - Limiti - Deliberazioni in materia di servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Il potere di impugnare le deliberazioni condominiali compete, per il disposto dell'art. 1137 cod. civ., ai titolari di diritti reali sulle singole unità immobiliari, anche in caso di locazione dell'immobile, salvo che nella particolare materia dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria, per la quale la decisione e, conseguentemente, la facoltà di ricorrere al giudice, sono attribuite ai conduttori. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 869 del 23/01/2012

19 Maggio 2012 - Condominio - Fognature - Latrine e scarichi - Parti comuni nel condominio

Diramazioni dalla colonna condominiale di scarico - Condutture a servizio dei singoli appartamenti - Proprietà esclusiva - Sussistenza - Raccordo tra la colonna condominiale e lo scarico dei singoli appartamenti (braga) - Bene condominiale - In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1117, terzo comma, cod. civ., la proprietà dei tubi di scarico dei singoli condomini si estende fino al punto del loro raccordo con l'innesto nella colonna verticale, all'altezza di ciascun piano dell'edificio. Ne consegue che la parte della colonna di scarico che, all'altezza dei singoli piani dell'edificio condominiale, funge da raccordo tra tale colonna e lo scarico dei singoli appartamenti (braga) va qualificato come bene condominiale, proprio in relazione alla sua funzione e in quanto strutturalmente collegata al tratto verticale dello scarico, del quale costituisce parte essenziale. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 778 del 19/01/2012

I manuali giuridici:
Compensi  spettanti  ai periti, consulenti tecnici, interpreti  e traduttori


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Civile - Procedura civile

19 Maggio 2012 - Anticipazione delle spese nella consulenza tecnica di ufficio

Consulenza tecnica d'ufficio - Onere di anticipazione delle spese - Liquidazione provvisoria a carico di una sola parte - Opposizione - Rigetto - Ricorribilità per cassazione - È inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., contro l'ordinanza del presidente del tribunale che rigetta l'opposizione avverso il provvedimento con cui, nel corso del giudizio civile di merito, il giudice ponga a carico di una sola parte l'onere di anticipare le spese della consulenza tecnica d'ufficio, costituendo tale decisione un provvedimento ordinatorio discrezionale e provvisorio, che non pregiudica il diritto di azione ed è conforme ai principi regolatori del processo civile, per i quali le spese dei mezzi istruttori vanno anticipate, salvo il loro recupero ex art. 91 cod. proc. civ., dalle parti istanti, anche se delle relative risultanze possono avvalersi pure le altre. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 179 del 11/01/2012

19 Maggio 2012 - Domande o eccezioni nuove contenute nella comparsa conclusionale

Domande o eccezioni nuove in essa contenute - Inammissibilità - Intervento innovativo di terzo all'udienza di precisazione delle conclusioni - Estensione ad esso in comparsa conclusionale dell'eccezione di prescrizione già proposta in giudizio - La comparsa conclusionale assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove. Sicché, mentre è inammissibile l'eccezione di prescrizione in essa formulata per la prima volta, è invece ammissibile detta eccezione quando essa, già tempestivamente sollevata, sia stata soltanto estesa alla parte che abbia proposto un intervento innovativo in causa all'udienza di precisazione delle conclusioni. Infatti, atteso che l'intervento innovativo (sia esso principale, sia adesivo autonomo) non incontra preclusioni assertive, ma soggiace a quelle istruttorie in ragione del tempo in cui si dispiega, il debitore ha facoltà, nel primo atto successivo, di opporre all'interveniente la medesima prescrizione già tempestivamente eccepita nei confronti dell'altra parte. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 315 del 12/01/2012

19 Maggio 2012 - Overrulling Termini processuali nel processo civile 

"Overrulling" - Applicabilità della precedente giurisprudenza consolidata (c.d. "prospective overruling") - Esclusione - Ragioni - Risalenza del mutamento di giurisprudenza - Rilevanza - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3042 del 28/02/2012

19 Maggio 2012 - Liquidazione di compenso al consulente tecnico d'ufficio - vincolo di solidarietà 

Liquidazione di compenso - Vincolo di solidarietà tra più convenuti - Statuizione generica di pagamento a carico di "parte convenuta" - Correzione o integrazione del giudice dell'opposizione a precetto -  Obbligo di pagamento posto dal giudice di merito genericamente a carico di parte convenuta - Vincolo di solidarietà in presenza di più convenuti - Sussistenza - Reinterpretazione del titolo esecutivo da parte del giudice dell'opposizione a precetto - Possibilità - Esclusione - Fondamento. -  Reinterpretazione del titolo esecutivo da parte del giudice dell'opposizione a precetto - La liquidazione del compenso in favore del consulente d'ufficio, disposta genericamente da parte del giudice di merito a carico di 'parte convenuta, implica l'obbligo del relativo pagamento a carico di tutti i convenuti, se più di uno, senza che al giudice dell'opposizione al precetto sia consentito, con un'inammissibile riapplicazione della normativa già apprezzata dal giudice cui risale la formazione del titolo esecutivo, procedere ad integrazione e sostanziale correzione di quest'ultimo, sul presupposto che la relativa condanna non sia stata pronunciata in modo conforme alla disciplina sulla liquidazione delle spese. (Nella specie, il giudice dell'opposizione a precetto aveva posto le spese di liquidazione della ctu solo a carico di alcuni dei convenuti). Corte di Cassazione,  Sez. 3, Sentenza n. 1183 del 27/01/2012

19 Maggio 2012 - Giurisdizione penale e civile e giurisdizione contabile amministrativa - Corte dei Conti 

Giurisdizione penale e civile, da un lato, e giurisdizione contabile, dall'altro - Reciproca indipendenza - Sussistenza - Interferenza - Configurabilità - Limiti - Questione di giurisdizione - La giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale e l'eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei Conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione. (Fattispecie relativa ad azione di responsabilità promossa dalla Procura della Corte dei Conti nei confronti di liberi professionisti nominati consulenti tecnici del P.M., già condannati penalmente in relazione ai medesimi fatti). Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 11 del 04/01/2012

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Fallimento - Procedure concorsuali

19 Maggio 2012 - Fallimento - Credito opposto in compensazione - Eccezione riconvenzionale - Preventiva verificazione del credito

Giudizio intrapreso dalla procedura - Credito opposto in compensazione - Eccezione riconvenzionale - Preventiva verificazione del credito - Necessità - Esclusione - Fondamento - Elementi distintivi dalla domanda riconvenzionale - Nel giudizio proposto dagli organi della liquidazione coatta amministrativa per ottenere la condanna al pagamento di un debito di un terzo nei confronti della debitrice sottoposta alla procedura concorsuale, l'eccepibilità in compensazione di un credito dello stesso terzo verso la debitrice non è condizionata alla preventiva verificazione di tale credito, purchè sia stata fatta valere come eccezione riconvenzionale; con quest'ultima, infatti, sono introdotte richieste che, restando nell'ambito della difesa, ampliano il tema della controversia, ma al solo fine di conseguire la reiezione della domanda, dato che al diritto fatto valere dall'attore viene opposto un diritto idoneo a paralizzarlo, mentre con la vera e propria domanda riconvenzionale il convenuto, traendo occasione da quella avanzata nei suoi confronti, chiede un provvedimento giudiziale a sè favorevole, che gli attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti con la domanda principale. Ne consegue che solamente con riferimento all'eventuale eccedenza del credito del terzo verso il debitore non può essere pronunciata sentenza di condanna nei confronti della procedura, dovendo per essa essere proposta un'autonoma istanza di insinuazione al passivo. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 64 del 10/01/2012

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Penale  e Procedura penale


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Rc-auto - Sanzioni - Contravvenzioni - Circolazione stradale

19 Maggio 2012 - Transito sosta e parcheggio Veicoli adibiti al servizio di persone invalide

Veicoli adibiti al servizio di persone invalide munite di contrassegno - Accertata sosta su isola di traffico interdetta alla sosta ed alla fermata - Presunzione di intralcio e pericolo per la circolazione - Configurabilità - Deroga al detto divieto - L'utilizzo degli autoveicoli per il trasporto delle persone invalide, in possesso dello specifico contrassegno, non esime dal rispetto dei divieti imposti dall'art. 158 codice della strada (nella specie, il divieto di fermata e sosta su isola di traffico realizzata mediante segnaletica orizzontale, come tale riservata alla canalizzazione delle correnti di traffico ed in nessun modo occupabile), per la presunzione, accordata dal legislatore, nel caso delle specifiche violazioni previste da detta norma, di intralcio e pericolo per la circolazione che non è derogata dall'art. 11, comma 1, del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 168 del 11/01/2012

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Responsabilità - Responsabilità professionale - Risarcimento danni

19 Maggio 2012 - Responsabilità per opere di escavazione sul fondo - culpa in eligendo

Opere di escavazione sul fondo - Danno alle proprietà confinanti - Responsabilità del proprietario del fondo e committente - Configurabilità - Responsabilità oggettiva - Esclusione - Condotta colposa -  Escavazione o opere intraprese dal proprietario sul proprio fondo - Danni causati ai vicini - Responsabilità diretta del proprietario - Opere date in appalto - Ininfluenza Limiti - Responsabilità oggettiva del committente - Esclusione - Condotta colposa - Responsabilità per danni-  Per i danni arrecati a terzi - Concorrente o esclusiva - Condizioni - Ingerenza effettiva o "culpa in eligendo" - Prova - Il proprietario il quale faccia eseguire opere di escavazione nel proprio fondo risponde direttamente del danno che derivi alle proprietà confinanti, anche se ha dato in appalto l'esecuzione delle opere, e ciò indipendentemente dal suo diritto ad ottenere la rivalsa nei confronti dell'appaltatore, la cui responsabilità si aggiunge alla sua, ma non la esclude; la responsabilità del proprietario committente non opera tuttavia in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, poiché l'autonomia con cui vengono eseguiti i lavori determina, di regola, una responsabilità esclusiva in capo all'appaltatore, a meno che il committente non si sia ingerito con direttive vincolanti, così da ridurre l'appaltatore, attenuandone o escludendone la responsabilità, al rango di "nudus minister", in parte o "in toto" ovvero quando la responsabilità del committente si fondi su una "culpa in eligendo", per aver affidato l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 538 del 17/01/2012


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Informatica giuridica - Diritto dell'informatica - Internet - Dritto di autore - Diritto Industriale

5 Maggio 2012 - Processo tributario utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 26 aprile 2012 - Regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992. Gazzetta n. 102 del 3 maggio 2012

5 Maggio 2012 - Comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale di Ancona - Settore civile -
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 26 marzo 2012 - Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale di Ancona - Settore civile. Gazzetta n. 100 del 30 aprile 2012

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Marzo 2012 -  Abogado - Iscrizione nella Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine - abuso del diritto comunitario
Anche a non voler considerare la particolare modalità di superamento degli esami “a distanza”, dato l’esiguo periodo d’esercizio della professione forense nello Stato membro d’origine (peraltro non documentato), pur nel rispetto del requisito formale (l’iscrizione nell’Albo) posto dalle norme comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista nei diversi Paesi dell’Unione Europea, non si versi nel caso, obiettivamente tutelato dalla Direttiva 98/5/CE, di un professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l’esercizio della propria attività in altro Stato membro dell’Unione Europea; bensì in quello, concretante il sopra descritto abuso del diritto comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva per la quale, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla normativa stessa non è stato perseguito dalla normativa stessa non è stato perseguito e raggiunto; dall’altro, un elemento soggettivo, consistente nella volontà di ottenere un vantaggio (quello di esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto dall’art. 33, co. 5, della Costruzione), attraverso un uso eterodosso della normativa comunitaria, mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Ne consegue che la domanda d’iscrizione non può essere accolta Consiglio Nazionale Forense decisione n. 50 del 15.03.2012

Marzo 2012 -
Società tra professionisti -
Il Senato in sede di conversione modifica la normativa sulle società tra professionisti.
art. 10. è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

Febbraio 2012 - Codice di procedura civile - le modifiche - Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212  Testo del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011 ), coordinato con la legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: (( «Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile.» )). Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2012
  La mappa della giustizia in Italia: indirizzi e numeri telefonici di uffici giudiziari, istituti penitenziari, uffici di esecuzione penale esterna, strutture minorili, archivi notarili, commissariati agli usi civici e direzioni antimafia, ricercabili anche a partire dal territorio per il quale sono competenti o in cui operano.
 

Aprile 2012 - Avvocati - Cassa Forense - Trattamenti assistenziali in favore di avvocati pensionati ultraottantenni
Per gli avvocati titolari di pensione a carico della Cassa Forense che abbiano compiuto ottanta anni di età è prevista l’erogazione su domanda di un contributo assistenziale, in presenza dei requisiti previsti dall’art. 21 del Regolamento per l’Assistenza.

Avvocati - Cassa Forense - Polizza per la Responsabilità Civile Professionale. Cassa Forense ha rinnovato ed aggiornato la convenzione con Assicurazioni Generali S.p.A. relativa alla Polizza per la Responsabilità Civile Professionale.

Le foto della Festa per il 10 anniversario di ForoEuropeo e 11° di Avvocati per l'Europa Presentazione del Comitato di solidarietà fra noi liberi professionisti Onlus

Uffici Giudiziari/Ordini (Sedi - Competenza - Siti): - Foro Roma/Distretto Lazio, -Foro di Milano/Distretto; -Corte di appello di Torino

 

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