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12 Maggio 2012 - Tariffe abrogate - La bozza dei parametri per calcolare il costo delle prestazioni professionali - la proposta del Cnf - i parametri per calcolare il costo delle prestazioni professionali
Oggi il Consiglio nazionale forense ha anticipato, in un incontro con gli Ordini forensi, le Unioni la Cassa, l’Oua e le associazioni due importanti progetti sui temi al centro dell’agenda politica. Il Consiglio nazionale forense ha presentato oggi, in un incontro che si è tenuto a Roma  due importanti progetti in tema di revisione della geografia giudiziaria e di indicazione dei parametri per la liquidazione delle spese giudiziali da parte del giudice, anticipando il lavoro che il governo starebbe conducendo per attuare le norme previste nella legge Stabilità e nel decreto Cresci-Italia ed evidenziandone le oggettive contraddizioni.

12 Maggio 2012 - Avvocati -  Guida per la determinazione del compenso dopo l’abrogazione delle tariffe forensi  l contratti tipo d’opera professionale - Il regolamento ed i parametri del Consiglio Nazionale Forense (12 Maggio 2012).a cura di  Domenico Condello.
Invio del volume in formato pdf  per posta elettronica. E' richiesto un rimborso spese di segreteria di € 5,00 (Cinque)>>>>>

 

Convegni - Eventi 

Convegno - Roma - 15 Maggio 2012 h. 13-16 -
L’abrogazione delle tariffe forensi e le nuove modalità per la determinazione del compenso agli Avvocati  Legge 24.3.2012, n. 27
-  Sede: Aula seminari Cassa Forense - Via Ennio Quirino Visconti 8 -
3 crediti formativi di deontologia delibera Consiglio Ordine di Roma - Relatore: Avv. Domenico Condello, Consigliere del'Ordine degli Avvocati di Roma – Docente di Informatica giuridica e Diritto dell’Informatica alle Università Luspio e G. Marconi di Roma - Organizzazione a cura di Foroeuropeo, Avvocati per l'Europa e professionisti X l'italia

Convegno - Roma - 16 Maggio 2012 - 17 Maggio 2012 h. 13 -16 (iscrizioni chiuse)
L’abrogazione delle tariffe forensi e le nuove modalità per la determinazione del compenso agli Avvocati  Legge 24.3.2012, n.27 (c.d. Liberalizzazioni)
- Sede: Parco Tirreno – Suite Hotel & Residence – Via Aurelia 480 - Teatro Manzoni -
3 crediti formativi di deontologia  delibera Consiglio Ordine di Roma  - Relatore: Avv. Domenico Condello, Consigliere del'Ordine degli Avvocati di Roma – Docente di Informatica giuridica e Diritto dell’Informatica alle Università Luspio e G. Marconi di Roma - Organizzazione a cura di Foroeuropeo, Avvocati per l'Europa e professionisti X l'italia

Avvocati -
Guida per la determinazione del compenso
dopo l’abrogazione delle tariffe forensi
 l contratti tipo d’opera professionale
Il regolamento ed i parametri del Consiglio Nazionale Forense (12 Maggio 2012).
a cura di  Domenico Condello.
 Invio del volume in formato pdf  per posta elettronica.
E' richiesto un rimborso spese di segreteria di € 5,00
(Cinque)

Convegno - Roma - 23 Maggio 2012 - h. 13 -16 (iscrizioni chiuse)
Responsabilità professionale del medico e della struttura sanitaria Sede: Corte d’Appello – Aula Italia - tre crediti formativi ordinari  delibera Consiglio Ordine di Roma  - Relatori : Avv. Domenico Condello, Avv. Chiara Scigliano, Avv. Cesare Della Rocca,  Dr.ssa Annalisa Chiarenza - Magistrato 13° Sez. Tribunale di Roma, Avv. Fabio Caiaffa - Organizzazione a cura di Foroeuropeo, Avvocati per l'Europa e professionisti X l'italia

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Osservatorio forense: C.N.F - OUA - Cassa Forense - Ordini Avvocati

12 Maggio 2012 - Tariffe abrogate - La bozza dei parametri per calcolare il costo delle prestazioni professionali - la proposta del Cnf, sulla revisione della geografia giudiziaria governo in contraddizione: non applica la spending review. In arrivo i parametri per calcolare il costo delle prestazioni professionali

Oggi il Consiglio nazionale forense ha anticipato, in un incontro con gli Ordini forensi, le Unioni la Cassa, l’Oua e le associazioni due importanti progetti sui temi al centro dell’agenda politica. E sulla riforma dell’ordinamento forense il parere del presidente emerito della Consulta Piero Alberto Capotosti avverte: è illegittimo intervenire con regolamento ministeriale sulla distinzione tra funzioni amministrative e disciplinari di Cnf e Ordini. Il Consiglio nazionale forense ha presentato oggi, in un incontro che si è tenuto a Roma (presenti 121 Ordini, 5 Unioni, la Cassa, Aiga, Uif e Unione camere civili) due importanti progetti in tema di revisione della geografia giudiziaria e di indicazione dei parametri per la liquidazione delle spese giudiziali da parte del giudice, anticipando il lavoro che il governo starebbe conducendo per attuare le norme previste nella legge Stabilità e nel decreto Cresci-Italia ed evidenziandone le oggettive contraddizioni.

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Speciale tariffe forensi

24 Marzo 2012 - Disposizioni sulle professioni regolamentate - Abrogazione delle tariffe - Compenso ai professionisti
L'art. 9 delle legge di conversione (L. 27/2012) a confronto con l'art. 9 del D.L. 1/20122. Le modifiche in evidenza
 
 
Concorsi - Offerte di lavoro - Convenzioni

 
 
Attualità - Leggi - Articoli - Sentenze  

12 Maggio 2012 - Nome - cognome - cambio - modifica delle disposizioni in materia di stato civile

Nome - cognome - modifica delle disposizioni in materia di stato civile - PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2012, n. 54 Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Gazzetta n. 108 del 10 maggio 2012

12 Maggio 2012 -
Professori universitari - Lettori di madre lingua straniera - Successiva assunzione quali collaboratori esperti linguistici - Diritti quesiti nel precedente rapporto - Conservazione

I lettori di madre lingua straniera, successivamente assunti quali collaboratori esperti linguistici, conservano i diritti acquisiti nel precedente rapporto nei soli casi indicati dall'art. 4, comma 3, del d.l. n. 120 del 1995, convertito nella legge n. 236 del 1995, e cioè - come confermato dalla disposizione interpretativa introdotta con l'art. 26 della legge n. 240 del 2010 - qualora fossero titolari dei contratti a termine di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980 in servizio nell'anno accademico 1993/1994 o fossero cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità o soppressione del posto. Ne consegue che la "fictio" della continuità del rapporto, con le relative garanzie di stabilità, non si estende al lettore già titolare di rapporto a tempo indeterminato poi estinto in forza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 152 del 11/01/2012

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Famiglia - Minori - Adozione - Separazione - Divorzio


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Avvocati - Deontologia - Onorari - Formazione e aggiornamento

12 Maggio 2012 - Avvocato - Procedimento disciplinare - Sospensione cautelare - Natura - Amministrativa - Conseguenze - Applicabilità sospensione procedimento disciplinare - Sospensione cautelare - Audizione del professionista - Indefettibilità - Legittimo impedimento - Mancata audizione

La sospensione cautelare a tempo indeterminato non ha natura di sanzione, poiché costituisce un provvedimento amministrativo e non giurisdizionale, a carattere provvisorio, con il quale si realizzano e si anticipano le garanzie per l'ipotesi di futuro accertamento della colpevolezza del professionista, senza tuttavia alcuna presunzione al riguardo. Dalla natura amministrativa del provvedimento cautelare consegue pertanto la non applicabilità allo stesso della disposizione sulla sospensione del procedimento disciplinare vero e proprio, ossia del procedimento diretto all'irrogazione delle sanzioni previste dall'ordinamento. Ai sensi dell'art. 43 L.P., l'audizione del professionista costituisce una fase obbligata del procedimento diretto all'adozione della sospensione cautelare e presupposto indefettibile della legittimità della pronunzia cautelare dell'organo disciplinare. L'obbligo imprescindibilmente fissato dalla legge di sentire l'incolpato non viene meno se non nell'ipotesi di assoluta impossibilità (ad es., latitanza, irreperibilità, etc.), sicché va annullata la decisione che disponga la sospensione cautelare laddove il Consiglio non fornisca alcuna prova della impossibilità di procedere all'audizione del professionista che alleghi per motivi i salute un legittimo impedimento a presentarsi all'udienza, senza disporre il rinvio d'ufficio e non provvedendo altrimenti a siffatto adempimento (ad esempio, mediante l'audizione a domicilio dell'incolpato, anche a mezzo di delega conferita a un numero ristretto di Consiglieri). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 8 marzo 2011). Consiglio Nazionale Forense decisione del 15-12-2011, n. 195

12 Maggio 2012 - Avvocato - Procedimento disciplinare - Ricorso al C.N.F. - Mancata specificazione dei motivi di impugnazione - Inammissibilità

Costituisce principio costante quello secondo cui la specificità dei motivi del gravame, necessaria ai fini dell'ammissibilità del ricorso, richiede l'indicazione chiara ed inequivoca, ancorché succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l'identificazione esatta dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l'impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 21 settembre 2009). Consiglio Nazionale Forense decisione del 15-12-2011, n. 184

12 Maggio 2012 - Avvocato - Procedimento disciplinare - Omessa indicazione delle norme deontologiche violate - Presenza nel Collegio giudicante come relatore ed estensore del Consigliere che ha formulato il capo di imputazione - Rapporti con la parte assistita - Divieto di conflitto di interessi - Art. 37 c.d.f. - Conferimento del mandato da soggetto avversario in altro processo

L'omessa indicazione della norma deontologica violata non determina l'invalidità del procedimento disciplinare, atteso che, per pacifica e consolidata giurisprudenza, la contestazione, se adeguatamente specificata in ordine all'indicazione dei comportamenti addebitati e tale da garantire all'incolpato la predisposizione di una difesa compiuta ed efficace, non richiede né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare, né la individuazione delle norme deontologiche che si assumono violate. La predeterminazione e la certezza dell'incolpazione può essere invero ricollegata a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività, considerata peraltro la norma di chiusura di cui all'art. 60 c.d.f., ove si precisa che le disposizioni del codice costituiscono semplice "esemplificazione dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi". Non può ritenersi viziata la decisione del C.d.O. nel caso in cui sia dedotta dal ricorrente la presenza nel Collegio Giudicante, come relatore ed estensore della pronuncia, del Consigliere dell'Ordine da cui sia stata svolta l'istruttoria e a cui sarebbe da riferirsi la formulazione del capo d'incolpazione, attesa la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione sull'applicabilità dei principi di terzietà del giudice e di separazione tra le funzioni requirente e giudicante al procedimento disciplinare condotto dai Consigli territoriali, che ha natura amministrativa e non giurisdizionale. Realizza l'ipotesi prevista dall'art. 37 c.d.f. in materia di conflitto d'interessi il comportamento dell'avvocato che, al di là dell'effettività o potenzialità del conflitto, si presenti agli occhi della collettività come chi accetti un mandato da un soggetto che sia suo avversario in altro processo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 21 aprile 2008)Consiglio Nazionale Forense decisione del15-12-2011, n. 199

12 Maggio 2012 -
Professionisti - Previdenza Riduzione del contributo ex art. 10 della legge n. 773 del 1982 - Operatività per l'anno d'iscrizione e per i due anni successivi - Sussistenza - Estensione al quarto anno

L'art. 10, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982 n. 773, di riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, in cui è previsto che "per i geometri che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 25 anni di età, il contributo di cui ai primi due commi del presente articolo è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi" va interpretato nel senso che la riduzione ivi contemplata va calcolata sui contributi soggettivi che il professionista è tenuto a versare nelle annualità espressamente contemplate dalla norma e non già anche sul contributo che il medesimo dovrà corrispondere nel quarto anno d'iscrizione, ancorché tale contributo debba essere determinato percentualmente al reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risultante dalla relativa dichiarazione ai fini IRPEF. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1111 del 26/01/2012


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Condominio

12 Maggio 2012 - Condominio - Azioni giudiziarie- Rappresentanza in giudizio del condominio - Legittimazione dell'amministratore - Rappresentanza da parte dell'amministratore - Contenuto - Giudizio di impugnazione di delibera assembleare - Notifica della sentenza all'amministratore - Idoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione anche rispetto ai condomini non costituiti - Sussistenza - Litisconsorzio processuale

Il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, i quali sono rappresentati dall'amministratore e non costituiscono un'entità diversa da quest'ultimo; ne consegue che, ove la sentenza di primo grado emessa in un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare sia stata notificata all'amministratore, tale notifica è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione anche rispetto ai condomini che non erano costituiti nel giudizio di primo grado, né la sentenza d'appello è censurabile per non aver disposto l'integrazione del contraddittorio, non essendo configurabile alcuna ipotesi di litisconsorzio processuale. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 177 del 11/01/2012


I manuali giuridici:
Compensi  spettanti  ai periti, consulenti tecnici, interpreti  e traduttori


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Civile - Procedura civile

12 Maggio 2012 - Esecuzione forzata Opposizione all'esecuzione

Esecuzione forzata Opposizione all'esecuzione - Distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 952 del 24/01/2012

12 Maggio 2012 - Prescrizione civile - Decorrenza - Fatto illecito - Risarcimento del danno - Decorso della prescrizione - Dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il "dies a quo" dal quale la prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1263 del 27/01/2012

12 Maggio 2012 - Contratti - Invalidità - Nullità - Cause

Contratti - Invalidità - Nullità - Cause -  Va perciò affermato il principio di diritto - a cui la Corte di merito non si è attenuta nella sentenza in questa sede impugnata - che la forma scritta è richiesta per la validità del c.d. contratto- quadro col quale l'intermediario si obbliga a prestare il servizio di negoziazione di strumenti finanziari in favore del cliente, ma non anche per i singoli ordini che, in base a tale contratto, vengano poi impartiti dal cliente all'intermediario medesimo, la cui validità non è soggetta a requisiti di forma. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 384 del 13/01/2012

12 Maggio 2012 - Eredità - Divisione ereditaria -Operazioni divisionali - Retratto successorio Diritto di prelazione- Divisione ereditaria - Vendita da parte di un coerede dei propri diritti su alcuni beni della comunione - Effetti obbligatori Subentro dell'acquirente nella comunione

Ai sensi dell'art. 757 cod. civ., la vendita da parte di un coerede dei diritti allo stesso spettanti su alcuni beni facenti parte della comunione ereditaria, avendo effetti puramente obbligatori, non fa subentrare l'acquirente nella comunione stessa, a meno che non risulti, anche attraverso il comportamento delle parti (rappresentato, ad esempio, dall'inserimento dell'acquirente nella gestione della comunione), l'intenzione delle stesse, pur attraverso la menzione dei soli beni economicamente più significativi, di trasferire l'intera quota spettante all'alienante. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 737 del 19/01/2012

12 Maggio 2012 - Contratti - Caparra confirmatoria - Recesso - Legittimità - Condizioni - Inadempimento di non scarsa importanza - Necessità - Valutazione da parte del giudice dell'incidenza sull'economia complessiva del contratto

Ai fini della legittimità del recesso di cui all'art. 1385 cod. civ., come in materia di risoluzione contrattuale, non è sufficiente l'inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall'art. 1455 cod. civ., dovendo il giudice tenere conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo. - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 409 del 13/01/2012


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Fallimento Procedure concorsuali


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Penale  e Procedura penale

12 Maggio 2012 - Intercettazioni di comunicazioni e conversazioni - mezzi ricerca prova - Penale - Procedimento di riesame - Richiesta di copia delle registrazioni - Autorizzazione del pubblico ministero - Mancata tempestiva consegna addebitabile alla segreteria - Conferma dell'ordinanza cautelare

È illegittimo il provvedimento del Tribunale del riesame che abbia confermato l'ordinanza cautelare utilizzando gli esiti delle operazioni di intercettazione, qualora la difesa non abbia previamente ottenuto la copia delle registrazioni tempestivamente richiesta ed autorizzata dal pubblico ministero a causa di ritardi imputabili alla segreteria di quest'ultimo. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 8921 del 24/02/2012 Cc. (dep. 06/03/2012 )

12 Maggio 2012 - Custodia cautelare personale - Durata massima - Penale - Dichiarazione di incompetenza - Nuova ordinanza del giudice competente - Decorrenza "ex novo" dei termini di custodia

Il provvedimento di custodia cautelare disposto dal giudice che, contestualmente, si dichiari incompetente, viene, a tutti gli effetti, sostituito dalla ordinanza pronunciata nei termini di legge dal giudice competente, sicché i termini di durata della custodia cautelare decorrono "ex novo" dall'emissione di quest'ultima. (In motivazione la Corte ha sottolineato la non assimilabilità di tale fattispecie a quella delle cosiddette "contestazioni a catena" riguardante, invece, ordinanze autonome e contemporaneamente efficaci). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5896 del 01/02/2012 Cc. (dep. 15/02/2012 )

12 Maggio 2012 - ne bis in idem - cosa giudicata - divieto di secondo giudizio - penale - Giudicato assolutorio relativo a reato permanente contestato in forma cosiddetta aperta - Effetto preclusivo - Individuazione

La preclusione del giudicato assolutorio, modulandosi sul dato formale dell'imputazione, involge tutto l'arco temporale della contestazione della permanenza, dal termine iniziale fino a quello finale se indicato, ovvero, nel caso di contestazione in forma cosiddetta aperta, fino alla data della sentenza di primo grado, non potendo rilevare che nel giudizio definito con assoluzione il P.M. abbia addotto - o il giudice assunto - prove che concernono la permanenza della condotta criminosa per tutto - ovvero, soltanto per parte - del relativo arco temporale. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4796 del 25/01/2012 Cc. (dep. 07/02/2012 )


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Informatica giuridica - Diritto dell'informatica - Internet - Dritto di autore - Diritto Industriale

5 Maggio 2012 - Processo tributario utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 26 aprile 2012 - Regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992. Gazzetta n. 102 del 3 maggio 2012

5 Maggio 2012 - Comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale di Ancona - Settore civile -
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 26 marzo 2012 - Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale di Ancona - Settore civile. Gazzetta n. 100 del 30 aprile 2012

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Marzo 2012 -  Abogado - Iscrizione nella Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine - abuso del diritto comunitario
Anche a non voler considerare la particolare modalità di superamento degli esami “a distanza”, dato l’esiguo periodo d’esercizio della professione forense nello Stato membro d’origine (peraltro non documentato), pur nel rispetto del requisito formale (l’iscrizione nell’Albo) posto dalle norme comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista nei diversi Paesi dell’Unione Europea, non si versi nel caso, obiettivamente tutelato dalla Direttiva 98/5/CE, di un professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l’esercizio della propria attività in altro Stato membro dell’Unione Europea; bensì in quello, concretante il sopra descritto abuso del diritto comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva per la quale, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla normativa stessa non è stato perseguito dalla normativa stessa non è stato perseguito e raggiunto; dall’altro, un elemento soggettivo, consistente nella volontà di ottenere un vantaggio (quello di esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto dall’art. 33, co. 5, della Costruzione), attraverso un uso eterodosso della normativa comunitaria, mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Ne consegue che la domanda d’iscrizione non può essere accolta Consiglio Nazionale Forense decisione n. 50 del 15.03.2012

Marzo 2012 -
Società tra professionisti -
Il Senato in sede di conversione modifica la normativa sulle società tra professionisti.
art. 10. è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

Febbraio 2012 - Codice di procedura civile - le modifiche - Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212  Testo del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011 ), coordinato con la legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: (( «Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile.» )). Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2012
  La mappa della giustizia in Italia: indirizzi e numeri telefonici di uffici giudiziari, istituti penitenziari, uffici di esecuzione penale esterna, strutture minorili, archivi notarili, commissariati agli usi civici e direzioni antimafia, ricercabili anche a partire dal territorio per il quale sono competenti o in cui operano.
 

Aprile 2012 - Avvocati - Cassa Forense - Trattamenti assistenziali in favore di avvocati pensionati ultraottantenni
Per gli avvocati titolari di pensione a carico della Cassa Forense che abbiano compiuto ottanta anni di età è prevista l’erogazione su domanda di un contributo assistenziale, in presenza dei requisiti previsti dall’art. 21 del Regolamento per l’Assistenza.

Avvocati - Cassa Forense - Polizza per la Responsabilità Civile Professionale. Cassa Forense ha rinnovato ed aggiornato la convenzione con Assicurazioni Generali S.p.A. relativa alla Polizza per la Responsabilità Civile Professionale.

Le foto della Festa per il 10 anniversario di ForoEuropeo e 11° di Avvocati per l'Europa Presentazione del Comitato di solidarietà fra noi liberi professionisti Onlus

Uffici Giudiziari/Ordini (Sedi - Competenza - Siti): - Foro Roma/Distretto Lazio, -Foro di Milano/Distretto; -Corte di appello di Torino

 

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