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4.1 Domicilio digitale

4.1 Principi generali: Domicilio digitale

1.Domicilio digitale

Introduzione

Le nuove tecnologie hanno introdotto importanti innovazioni anche relativamente al domicilio dei cittadini, delle società, degli Enti e dei Professionisti.

Alla tradizionale definizione di domicilio prevista dal codice civile, recenti provvedimenti legislativi, hanno introdotto il domicilio digitale del cittadino, delle società, degli enti e dei professionisti iscritti agli albi.

Con riferimento al domicilio tradizionale l’art. 43 del c.c. stabilisce che il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Precisa poi l’art. 47 c.c. che si può eleggere domicilio speciale, espressamente per iscritto, per determinati atti o affari.

In sostanza il domicilio digitale è costituito da un indirizzo di posta elettronica certificata collocata in una casella di posta elettronica.

Il domicilio digitale assume diversa rilevanza con riferimento all’Ente che lo rilascia ed al soggetto che ne è titolare.

Domicilio digitale del cittadino

Art. 3-bis (Domicilio digitale del cittadino) (dlgs 82/2005 - Codice dell’amministrazione digitale)

1.Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, e' facolta' di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalita' stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 quale suo domicilio digitale.

Domicilio digitale delle società

Domicilio digitale dei professionisti iscritti agli albi

L'art. 16 comma 7 del D.L. 185/2008, convertito nella Legge n. 2/2009, stabilisce che tutti i Professionisti iscritti negli Albi ed Elenchi istituiti con legge dello Stato devono comunicare entro il 29.11.2009, ai rispettivi Ordini o Collegi, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Questa normativa ha pertanto previsto l’obbligo anche per l’avvocato di attivare una casella di posta elettronica certificata ed avere un indirizzo email certificato.

Domicilio digitale della P.A.

Domicilio del difensore

La normativa vigente prevede per l’avvocato quattro tipologie di domicilio:

1.domicilio professionale;

2.domicilio professionale aggiunto;

3.domicilio digitale dell’avvocato come cittadino;

4.domicilio digitale professionale come “soggetto abilitato esterno” ai sevizi telematici;

5.domicilio ex lege.

Il domicilio professionale dell’avvocato è previsto dall’art. 7 della legge 247/2012 (la nuova legge professionale) e ipotizza anche un eventuale ulteriore domicilio (ufficio) ove l’avvocato può svolgere l’attività professionale dopo averlo comunicato al Consiglio dell’ordine competente per territorio. Il COA provvede ad inserire i dati in un apposito elenco. La mancata comunicazione è considerata una violazione deontologica dell’art. 7 L.P.

Domicilio digitale dell’avvocato previsto dall’art. 16 sexies d.l. 90/2014

L’art. 82 del R.D. n. 37/1934, recante norme integrative e di attuazione del R.D.L. n. 1578/1933, convertito in L. n. 36/1934, sancisce che gli avvocati quando “esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso. In mancanza dell’elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria”

L’omessa elezione di domicilio presso la circoscrizione della sede dell’autorità giudiziaria adita determina un elezione di domicilio ex lege presso la cancelleria della autorità giudiziaria medesima.

La Corte di cassazione a Sezioni Unite era intervenuta su questo problema specificato che “dopo l'entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 cpc, apportate rispettivamente dall'art. 25, comma primo, lett. f), n. 1), L 183/2011, e dallo stesso art. 25, comma primo, lett. a), quest'ultimo modificativo a sua volta dell'art. 2, comma 35-ter, lett. a), DL. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in L 14 settembre 2011, n. 148, e nel mutate contesto normativo che prevede ora in generale l'obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l‘indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai proprio ordine, si ha che dalla mancata osservanza dell'onere di elezione di domicilio di cui all’art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio sole se il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall'art. 125 cpc., non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine».

Il 24 Giugno 214 il legislatore, con il d.l. 90 del 24 giugno 2014, è intervenuto per definire la questione inserendo l'art. 16 –sexies nel dl 179/2012

Questo nuovo articolo, titolato “domicilio digitale”, stabilisce che quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite ad istanza di parte la notificazione deve essere fatta presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.».

Puo' procedersi presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile,

Il domicilio ex lege dell’avvocato come disciplinato dall’art. 82 r.d. 37/1934 in virtù di questo ultimo intervento legislativo è stato riformulato come domicilio residuale che può essere utilizzato dagli uffici giudiziari o dall’altra parte costituita solo nel caso di mancanza della pec o di errore di detto indirizzo certificato. Quando il difensore per cause a lui imputabili non rende disponibile il proprio indirizzo pec o non lo rende idoneo al ricevimento della posta e non ha eletto domicilio nel circondario di competenza dell’attività giudiziaria adita l’ufficio giudiziale e la parte costituita possono notificare in cancelleria.