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3.3 Notifiche in proprio a mezzo Posta elettronica certificata - PEC

3.3 Notifiche in proprio a mezzo Posta elettronica certificata - PEC

Notifiche in proprio a mezzo PEC

La normativa di riferimento

l. 53/1994 - Art. 3 bis. La notificazione con modalita' telematica

art. 18 DM 44/2011

art. 19 Bis Specifiche Tecniche Dgsia 16/4/2014

I requisiti necessari

Il notificante deve:

     1.essere iscritto all’albo degli avvocati o essere avvocato Stabilito  o essere un Avvocato dello Stato. Il praticante non può notificare in proprio;

     2.avere gli strumenti necessari per elaborare i documenti nel formato digitale richiesto e dopo per trasmetterli utilizzando i sistemi telematici previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari.

     3.essere munito di procura alle liti rilasciata dal cliente;

     4.predisporre la relazione di notifica e se necessario introdurre la certificazione di conformità di un atto non originale informatico;

     5.essere titolare di casella postale certificata con indirizzo PEC ufficiale. Quello comunicato al proprio Consiglio dell’ordine e deve essere censito nel Reginde;

     6.essere a conoscenza della Pec ufficiale del destinatario dell'atto da notificare;

     7.avere un dispositivo con firma digitale e un certificato di autenticazione;

     8.prestare particolare attenzione alle attestazioni di cui all’art. 3 bis, (relazione di notifica) poiché vengono fatte dall’avvocato nella sua qualità di pubblico ufficiale (art. 6 c. 1 legge 53/1994). Le irregolarità o gli abusi commessi in materia costituiscono anche grave illecito disciplinare art. 6 c. 2 l. 53/1994.

L’avvocato notificante:

     -non deve più essere autorizzato alla notifica dal proprio Consiglio dell’Ordine. Questo requisito è ancora richiesto per gli altri sistemi di notifica. (art. 7 l. 53/1994);

     -non deve avere il registro cronologico previsto dall’art. 8 L. 53/1994. Il registro continua ad essere lo strumento utilizzato per gli altri sistemi di notifica in proprio:

     -non deve annotare la notifica. Il legislatore ha ritenuto sufficiente il controllo che attiva il sistema di notifica a mezzo Pec per individuare con certezza la correttezza della procedura seguita.

Attrezzatura e programmi software

Il notificante deve essere munito di

     1.un personal computer con collegamento ad Internet;

     2.una stampante;

     3.uno scanner con il programma per scansionare i documenti;

     4.un programma di videoscrittura. E’ necessaria la funzione salva con nome in PDF;

     5.un dispositivo di autenticazione e con firma digitale;

     6.una casella di Posta elettronica certificata con email di posta elettronica certificata ufficiale.

Il procedimento per la notificain proprio di un attodi citazione

Il notificante

     -deve elaborare l’atto principale digitale;

     -deve elaborare la procura alle liti digitale;

     -deve elaborare la relazione di notifica digitale;

     -deve poi trasmettere la documentazione digitale utilizzando la posta elettronica certificata;

     -deve utilizzare la propria email certificata ufficiale e la email certificata ufficiale del destinatario.

      L’atto principale e tutti gli altri atti da trasmettere devono essere elaborati come documenti digitali autonomi nel rispetto delle Specifiche tecniche e delle Regole tecniche previste.