l. 53/1994 - art. 1 notificazione di atti
l. 53/1994 - art. 1 requisiti del notificatore
Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ. mod. Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati
Art. 1.requisiti del notificatore
Art. 1.
1. L'avvocato [o il procuratore legale], munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo e' iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, puo' eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalita' previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ...salvo che l'autorita' giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale puo' essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.
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La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto con l'art. 25, comma 5 che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
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