Morte, radiazione o sospensione dall'albo dell'unico difensore - interruzione del processo. Corte di Cassazione, Civile Ord. Sez. 6 n. 5933 del 23/02/2022
La morte, la radiazione o la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determina automaticamente l'interruzione del processo anche se il giudice e le altri parti non ne abbiano avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, ...
con la conseguenza che, in tali ipotesi, la nullità della sentenza d'appello può essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell'art. 372 c.p.c. (Cass. n. 10006 del 2020, in motiv.; Cass. n. 790 del 2018; Cass. n. 28846 del 2018; Cass. n. 21002 del 2017), a condizione, peraltro, che la parte dimostri il concreto pregiudizio arrecato al suo diritto di difesa (Cass. n. 14520 del 2015; Cass. n. 6838 del 2016): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame. La mancata interruzione del processo d'appello in conseguenza della sospensione dall'esercizio della professione del suo unico difensore, infatti, ha determinato, per la parte dallo stesso rappresentata, l'incontestata impossibilità tanto di partecipare all'udienza di precisazione delle conclusioni, quanto di presentare gli scritti difensivi conclusionali.