Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari – impugnazioni - Codice deontologico forense - Natura normativa - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Rilevanza della sua violazione in sede giurisdizionale - Limitazione ai soli vizi di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge - Sussistenza - Fondamento.
Il codice deontologico forense non ha carattere normativo, essendo costituito da un insieme di regole che gli organi di governo degli avvocati si sono date per attuare i valori caratterizzanti la propria professione e garantire la libertà, la sicurezza e la inviolabilità della difesa, con la conseguenza che la violazione del codice rileva in sede giurisdizionale solo quando si colleghi all'incompetenza, all'eccesso di potere o alla violazione di legge, cioè ad una delle ragioni per le quali l'art. 36 della l. n. 247 del 2012 consente il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per censurare unicamente un uso del potere disciplinare da parte degli ordini professionali per fini diversi da quelli per cui la legge lo riconosce.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 13168 del 17/05/2021 (Rv. 661246 - 01)