regolamento per la formazione continua - non sembra in palese contrasto con i principi stabiliti dalla legge n. 247/2012 - Tar Lazio Ordinanza n.156/2015
annullamento del regolamento del cnf n. 6/14 approvato nella seduta del 16/07/14 recante il "regolamento per la formazione continua" - il regolamento impugnato non sembra in palese contrasto con i principi stabiliti dalla legge n. 247/2012, introducendo un sistema di aggiornamento e formazione sufficientemente dettagliato quanto a modalità organizzative e criteri di valutazione delle attività formative alle quali sono chiamati a partecipare gli iscritti
Tar Lazio Ordinanza n.156/2015
N. 15053/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 15053 del 2014, proposto da:
Ordine degli Avvocati di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Sara Di Cunzolo, Marco Martinelli, con domicilio eletto presso la prima in Roma, Via Aureliana, 63;
contro
Il Consiglio Nazionale Forense, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Celani e Riccardo Maria Cremonini, con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale Parioli, 180;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del regolamento del CNF n. 6/14 approvato nella seduta del 16.7.2014 recante il "regolamento per la formazione continua".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale Forense;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase, il ricorso non presenta elementi che facciano prevedere un suo possibile accoglimento, atteso che il regolamento impugnato non sembra in palese contrasto con i principi stabiliti dalla legge n. 247/2012, introducendo un sistema di aggiornamento e formazione sufficientemente dettagliato quanto a modalità organizzative e criteri di valutazione delle attività formative alle quali sono chiamati a partecipare gli iscritti al consiglio ricorrente;
- che allo stato non si ravvisano gli elementi di criticità in ordine all'avvio delle attività di formazione e aggiornamento professionale evidenziati nel ricorso e ribaditi in camera di consiglio dai patroni dell'ordine degli avvocati di Roma;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge la domanda cautelare.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 500,00.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere