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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - provvedimenti in materia fallimentare - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23575 del 09/10/2017

Reclamo avverso sentenza di fallimento - Comunicazione, a mezzo PEC, del testo integrale della sentenza di rigetto - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione in cassazione - Idoneità – Fondamento - Fattispecie.

La comunicazione del testo integrale della sentenza di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione ex art. 18, comma 14, l.fall.: il meccanismo previsto dall’art. 18 cit. ha infatti a fondamento, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la mera conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza che la comunicazione in forma integrale assicura al pari della notificazione. (La S.C., nell’enunciare tale principio, ha escluso la tardività del ricorso, avuto riguardo alla circostanza che la comunicazione della sentenza impugnata era stata effettuata nella vigenza dell’art. 45 disp. att. c.p.c. "ratione temporis" applicabile, che non contemplava la comunicazione integrale del provvedimento).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23575 del 09/10/2017