art. 52 - Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti (2014)
Art. 52 - Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti - codice deontologico forense (2014)
articolo vigente|orange
Articolo vigente
Art. 52 - Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti
1. L'avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell' esercizio dell' attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi.
2. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
modifiche - note|green
COMMENTI
articolo previgente|red
PRECEDENTE FORMULAZIONE
art. 20 Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive. (articolo modificato con delibera 27.01.2006)
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi.
I. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l'infrazione della regola deontologica.
art.20.Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati (1), delle controparti e dei terzi.
* I.-La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l'infrazione della regola deontologica.
(1) Il termine giudici e' stato sostituito da magistrati dalla delibera del CNF
art.20.Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei giudici, delle controparti e dei terzi.
I.-La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l'infrazione della regola deontologica.
la giurisprudenza |green
___________________________________________________________
Documenti collegati:
fine
___________________________________________________________