27.[(Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici)]
Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo II: DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE Capo II: DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE Sezione I: Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari Sezione II: Dei consulenti tecnici nei procedimenti corporativi 27. (1) [(Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici)]
Art. 27. (1) [(Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici)]