Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo II: DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE Capo II: DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE Sezione I: Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari 17. (Informazioni)
Art. 17. (Informazioni)
A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorità di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante.