Codice di procedura civile disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile titolo I: del pubblico ministero 2. (Intervento davanti all'istruttore)
Art. 2. (Intervento davanti all'istruttore)
L'intervento del pubblico ministero davanti all'istruttore avviene nei modi previsti nell'articolo 267 del codice.